Cassation court declares tax dispute process extinguished due to agreement on simplified settlement terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished following the municipality's adherence to simplified settlement procedures. The condominium challenged a tax assessment against Palermo, but the lower court found the case resolved under the new simplified framework without a formal denial. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who initiated them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022; When a municipality adopts simplified tax dispute settlement procedures and no formal objection is filed, the process extinguishes automatically without the need for a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.682/2020 R.G. proposto da CONDOMINIO PIAZZA S OLIVA 47 PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTI STEFANO contro COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato PROVENZANI ANGELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3165 /01/2019 depositata il 22/05/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32del 28 .0 4 .2023 con il quale si evince che il comune di Palermo ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/06/2025 LaPresident