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Decreto — n. 18419/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 18419/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court's decision to declare the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree documented the regular conclusion of the dispute, leaving no pending denial of the extinction request. Consequently, the court ruled that the process was legally terminated, and the appeal failed to overturn this procedural outcome.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The insertion of a case into the statutory list for the reduction of time limits for declaring the extinction of litigation constitutes the regular definition of the dispute, thereby automatically extinguishing the process unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits statutory list insertion automatic process termination Revenue Agency appeal servizi alberghieri e di ristorazione liquidazione aziendale a fini fiscali impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
BRESCIAn.734/23/2021 depositata il 22/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24439/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro OSA -OFFICINA SERVIZI ALBERGHIERI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ARRIGO DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.734/23/2021 depositata il 22/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 30/06/2025 La Presid