Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the tax authority submitted a list confirming the regular conclusion of the case. The tax agency argued that the absence of a formal objection to the debt declaration meant the matter was definitively resolved under the new law. Consequently, the court ruled that since no party requested a hearing to contest the outcome, the legal process terminated automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished if the tax authority declares the debt and no party requests a hearing to fix a date for judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30974/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro BRITISH AMERICAN TOBACCO SPA (IN PROPRIO E IN QUALITA’ DI INCORPORANTE DELLA BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA SPA , ) rappresentata e difesadall’avvocato CASCIANI DUCCIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2328/ 11/ 2021 depositata il 04/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/06/2025 La Presidente