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Decreto — n. 18412/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute process extinguished due to voluntary agreement under Law 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 18412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished after the plaintiff voluntarily adhered to the simplified settlement procedure. The plaintiff submitted documentation for tax relief under Article 5 of Law 130/2022, and the defendant accepted this procedure without objection. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Law 130/2022; When a taxpayer voluntarily submits documentation for tax relief and the tax authority accepts the procedure without objection, the administrative or judicial process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax relief procedure process extinguishment voluntary agreement Law 130/2022 simplified settlement administrative litigation cost allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law 130/2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4902/2018 R.G. proposto da CASA CURA NOTO PASQUALINO SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato PIGNATONE ROBERTO contro COMUNE PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato PROVENZANI ANGELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 2688 /08/2017 depositata il 12/07/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/06/2025 LaPresiden