Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18411/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 18411/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the process ended automatically under specific legislative provisions regarding tax debt resolution. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural termination without further examination of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the debtor does not request a hearing to contest the declaration of debt extinction, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinguishment tax debt declaration civil procedure law lack of opposition costs allocation imposta sul reddito e sull'utile amministrazione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2682/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro RAIL SERVICES LOGISTICS SRL IN LIQUIDAZIONE (IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NICOLA BERTI), rappresentata e difesa d a ll’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO unitamente all'avvocato MILITERNO ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 5076/ 07/ 2019 depositata il 07/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/07/2025 La Presidente