Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18390/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court decision on litigation costs when dispute ends without final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18390/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a regional tax court decision that extinguished litigation costs due to the cessation of the dispute. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the old version of Article 46 of D.Lgs. 546/1992, which failed to account for the Constitutional Court's ruling that such costs should be regulated by the principle of virtual victory when no final judgment exists. The court agreed, noting that the new legislative provision only applies to cases with a final tax judgment, thereby invalidating the lower court's cost allocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, c.p.c.: When a tax dispute ceases without a final judgment, the judge must regulate litigation costs according to the principle of virtual victory rather than automatically assigning them to the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation costs cessation of dispute virtual victory principle D.Lgs 546/1992 Cassation appeal litigation expenses tax administration spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 15, d.lgs. n. 546/1992
Art. 46, d.lgs. n. 546/1992
5097/32/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma, dando conto della cessazione delle materia del contendere in ragione dell’intervenuto pagamento della somma richiesta, compensava le spese di giudizio, richiamando sul punto la previsione dell’art. 46 d.lgs.
Art. 9, d.lgs. n. 156/2015
546/1992 (rispetto alla novella di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs.
Sentenza n. 2748/2005 della Corte Costituzionale
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
5097/32/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma, dando conto della cessazione delle materia del contendere in ragione dell’intervenuto pagamento della somma richiesta, compensava le spese di giudizio, richiamando sul punto la previsione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 33157/2023
Cass. n. 3950/2017
33157/2023 e Cass. n. 3950/2017).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10463/2022 del ruolo generale, proposto DA FEBI MASSIMILIANO (codice fiscale FBE MSM 68R11 H501 H), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. Gianluca Fontanella (codice fiscale FNT GLC 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA (codice fiscale 80099790588), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA - F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :

A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10463/2022 per la cassazione della sentenza n. 1628/10/2022 della Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 18390/2025 Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 6 Data pubblicazione 06/07/2025 aprile 2022. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale, nella parte in cui, dichiarando l’estinzione del giudizio di ottemperanza proposto dal contribuente per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate con la pronuncia n. 5097/32/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma, dando conto della cessazione delle materia del contendere in ragione dell’intervenuto pagamento della somma richiesta, compensava le spese di giudizio, richiamando sul punto la previsione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.

2. Avverso tale pronuncia Massimiliano Febi proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione.

3. La Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma è restata intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546/1992, contestando la decisione impugnata sia nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, non sussistendo le relative gravi ed eccezionali ragioni considerate dal F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10463/2022 Numero sezionale 2702/2025 legislatore, che nella parte in cui aveva giustificato la suindicata Numero di raccolta generale 18390/2025Data pubblicazione 06/07/2025 decisione richiamando l’art. 46 d.lgs. citato, segnalando sul punto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 2748/2005 aveva dichiarato l’illegittimità di tale disposizione nella parte in cui precludeva al giudice tributario, nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, di regolare le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.

2. Il ricorso va accolto.

3. La decisione impugnata ha posto a base della decisione in tema di spese la precedente versione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 (rispetto alla novella di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015), la quale, al terzo comma, prevedeva che le spese del giudizio estinto, senza eccezioni di sorta e quindi anche nei casi di cessazione della materia del contendere tout court, restavano a carico della parte che le aveva anticipate.

4. Detta disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 274/2005 nella parte in cui stabiliva detta regola anche alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge.

5. La nuova disposizione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, introdotta dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015, ratione temporis applicabile, ha dunque previsto che solo «nei casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».

6. Ciò significa che nell’ipotesi in rassegna, non riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, il giudice regionale avrebbe dovuto farsi carico di regolare le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale o compensarle al F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10463/2022 Numero sezionale 2702/2025 ricorrere delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare Numero di raccolta generale 18390/2025Data pubblicazione 06/07/2025 esplicitamente in motivazione, considerando anche il comportamento della parte soccombente (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 33157/2023 e Cass. n. 3950/2017).

7. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione - per la regolazione delle spese di giudizio secondo i principi indicati, nonché per liquidare le spese del presente grado legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione – anche per liquidare le spese del presente grado legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell