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Ordinanza — n. 18371/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding IMU double taxation claim on land deemed non-accessory to building.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Municipality of Pero regarding the IMU tax assessment. The taxpayer argued for double taxation and challenged the classification of the land as non-accessory to the main building, citing specific statutory violations. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly evaluated the objective and subjective elements required to establish accessory status and found no double taxation since only one tax notice was issued.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 504/1992; Art. 817 c.c.; Art. 62 d.lgs. n. 546/1992: The court establishes that accessory status depends on objective and subjective factual criteria, not merely cadastral markings, and double taxation arises only from conflicting assessments of the same premise.

Parole chiave

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IMU tax assessment accessory land status double taxation claim cadastral marking validity taxpayer appeal dismissal nozione di doppia imposizione imposta immobiliare divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 2, d.
Art. 817 cod. civ.
504 del 1992, art. 817 cod. civ. e 62 d.
Art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è infondato.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 817 cod. civ
504 del 1992, art. 817 cod. civ.
art. 817 c.c
504 del 1992, art. 817 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Il terzo motivo è infondato (nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 67 d.P.R. n. 600/73
14904 del 04/06/2025) che il divieto della doppia imposizione (stabilito dall'art. 67 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, sentenza n. 25498 del 18/12/2015
Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27625 del 30/10/2018
Cass., Sez. VI - 5, ordinanza n. 13503 del 29/05/2018
Cass. Sez. Trib., ord. N. 4455 del 15/02/2024
Cass. Sez. 5, 21/09/2016, n. 18470
Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27573
640976 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27573, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30908/2021 R.G. proposto da MEC-PAC S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R) -ricorrente- contro COMUNE DI PERO, rappresentato e difeso dall’Avv. ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) unitamente all'Avv. FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 1670/2021 depositata il 30/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva rigettato l’originario ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento per IMU 2012 per un terreno ritenuto edificabile;

2. ricorre in cassazione la società contribuente con 4 motivi di ricorso, che illustra con memoria;

3. resiste con controricorso il Comune di Pero che preliminarmente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (con una doppia conforme di merito); in subordine chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso , benché ammissibile, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, in quanto calibrato su deduzioni di violazione di legge, sostanziale o processuale, risulta infondato e deve respingersi con la condanna al pagamento delle spese di lite; raddoppio del contributo unificato.

2. I primi due motivi, logicamente connessi, si trattano unitariamente. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 2, d. lgs. n. 504 del 1992, art. 817 cod. civ. e 62 d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha valutato le prove e ha, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ritenuto che il terreno in oggetto non poteva considerarsi pertinenza del fabbricato. La sentenza non afferma (come prospettato dalla ricorrente) che la semplice omessa dichiarazione del terreno, da parte della contribuente, fosse prova della natura edificabile del terreno (non pertinenza del fabbricato), ma ha valutato la omessa dichiarazione del terreno quale uno degli elementi (sotto il profilo dell’elemento soggettivo della pertinenzialità) per la considerazione del terreno quale edificabile e non quale pertinenza del fabbricato.

La decisione evidenzia come mancano le prove (a carico della contribuente) sia dell’elemento oggettivo (la destinazione in modo durevole del terreno al servizio del fabbricato) sia di quello soggettivo (volontà di destinare il terreno a servizio del fabbricato) per considerare il terreno una pertinenza. La sentenza, infine,a sostegno di questa valutazione evidenzia come la società contribuente aveva richiesto titoli edilizi per il terreno in oggetto sia nel 2017 sia nel 2019, permesso di costruire (peraltro concesso dal Comune). Infatti, questa Corte di Cassazione, con un orientamento consolidato, al quale si deve dare continuità , ha ritenuto che per rendere pertinenza un’area edificabile (ritenuta tale dal piano regolatore, come nel caso in giudizio, circostanza non contestata) è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene:

«In tema di ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum". (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la sussistenza di un rapporto pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza, non risultando tale vincolo dalla relativa dichiarazione del contribuente, il quale, peraltro, aveva manifestato la volontà di utilizzare la stessa area a scopo edificatorio)» (Sez. 5 - , Sentenza n. 13742 del 22/05/2019, Rv. 654117 –01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 25170 del 08/11/2013, Rv. 628984 -01) . 2.

1. Infondato anche il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d. lgs. 504 del 1992e 817 cod. civ. e 62 d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per la ricorrente il terreno risulta accatastato unitariamente al fabbricato e il valore del terreno sarebbe incorporato nella relativa rendita catastale (unitariamente per la costruzione e per il terreno). La pertinenzialità di un terreno ad un fabbricato non deriva dalla considerazione unitaria nel catasto, ma dalla oggettiva situazione degli immobili, che nel caso è stata ritenuta non idonea a far qualificare il terreno pertinenza dell’opificio (vedi Cass. Sez. 5, ordinanza n. 4455 del 20 febbraio 2024).

3. Il terzo motivo è infondato (nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 62 d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; omessa pronuncia sul secondo motivo di appello). La ricorrente aveva chiesto con il secondo motivo di appello di valutare la doppia imposizione dell’area in oggetto, nella rendita del fabbricato e autonomamente nell’avviso di accertamento impugnato, senza considerare (scorporare) il valore già incluso nella rendita catastale sulla quale era stata già versata l’imposta.

Lo stesso Comune dà atto che nella memoria del 24 dicembre 2020 “si era dichiarato disponibile a rideterminare la maggiore imposta dovuta ed i relativi accessori, sottraendo dalla base imponibile determinata in sede di accertamento la parte di imposta già versata da Mec-Pac s.r.l. sulla rendita del fabbricato, in relazione al valore attribuito all’area nell’ambito dell’accatastamento del fabbricato intervenuto in data 7 giugno 1995 (€ 46,48 a mq) per quanto mai aggiornato”. Questa Corte ha di recente ribadito (Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 11181 del 28/04/2025;

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 14904 del 04/06/2025) che il divieto della doppia imposizione (stabilito dall'art. 67 d.P.R. n. 600/73, a tenore del quale «la stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto […]») è configurabile soltanto quando l'Amministrazione reclami il pagamento di un tributo dopo aver esercitato ed esaurito il potere impositivo rispetto allo stesso tributo e non anche nell'ipotesi di autoliquidazione, in ragione dell'inidoneità di tale comportamento a vincolare l'Amministrazione, precludendole di far valere la pretesa tributaria in conformità alla disciplina normativa (cfr., sul principio, Cass., Sez. 5, sentenza n. 25498 del 18/12/2015 (Rv.638182 -01).

È stato così chiarito che la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27625 del 30 /10/2018 (Rv. 651079 - 01) e Cass., Sez. VI - 5 , ordinanza n. 13503 del 29/05/2018 (Rv.648690 – 01 ). Nel caso che occupa non ricorre la dedotta duplice tassazione, avendo il Comune esercitato il potere impositivo solo con l’avviso impugnato. Lo stesso rilievo della contribuente circa la consistenza catastale del bene (inclusiva delle menzionate aree scoperte nella misura di “quasi il 30%”della complessiva consistenza) dà, peraltro, conto di una considerazione non solo forfettaria dell’area, ma soprattutto basata su di un presupposto (la natura pertinenziale) diverso da quello (area scoperta fabbricabile) posto a base della tassazione dal Comune, il che vale ad escludere, per quanto sopra detto, che sul punto possa ipotizzarsi, sul versante giuridico, una doppia imposizione.

D’altronde, si è anche precisato, la base imponibile dell’IMU non è costituita dalla rendita catastale, ma dal valore venale dell’area edificabile(Sez. Trib., ord. N. 4455 del 15/02/2024). Irrilevante, anche, la graffatura catastale, che non incide sul valore dell’area edificabile, avendo un valore solo formale: «In tema d'ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti»(Cass.

Sez. 5, 21/09/2016, n. 18470, Rv. 640976 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27573, Rv. 650959 –01, nonché Cass., Sez. Trib., n. 11181/25, cit.; Cass., Sez. Trib., n. 14904/25, cit.; Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 11176 del 28/04/2025). Logicamente assorbito il quarto motivo di ricorso sulla mancanza della motivazione. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1486,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell