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Ordinanza — n. 18362/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal's new notice argument but allows partner's lack of standing claim, quashing lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18362/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision, partially allowing the taxpayer's appeal while dismissing arguments regarding late notice and the finality of the tax assessment. The court held that the taxpayer's claim for missing notification was inadmissible as a new ground in a summary proceeding, whereas the partner's lack of standing to contest personal tax liabilities was valid. Consequently, the case was remanded for a new examination of the partner's legitimacy and the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. 546/1992; Art. 14 L. 689/1981: The requirement for notification of a tax assessment to a company partner is a condition of validity that must be specifically alleged; however, a partner lacks standing to challenge the company's tax liabilities, and the finality of the assessment against the company precludes further contestation by that entity.

Parole chiave

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tax assessment notification litisconsortium necessity tax partner standing judicial summary proceeding finality of tax assessment omitted notification defense remittitur for new trial dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 24 d.lgs. 546/1992
546, dell’art. 24 Cost., e « violazione principio rilevabilità d’ufficio questioni non costituenti eccezioni in senso stretto».
Art. 14 L. 689/1981
Avverso l’avviso di accertamento Menotti Fiorit i proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Pescara che lo accoglieva parzialmente , ovverolimitatamente alle sanzioni in quanto irrogate oltre il termine di novantagiorni ex art. 14, legge 24 novembre 1981, n.
art. 24 Cost
546, dell’art. 24 Cost., e « violazione principio rilevabilità d’ufficio questioni non costituenti eccezioni in senso stretto».

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/09/2024 n. 23856
546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass. 05/09/2024 n. 23856).
Cass. 30/07/2014 n. 17360
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1569/2021R.G. proposto da: FIORITI MENOTTI rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Pina Benedetti, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente enei confronti di RUCCI ROMUALDO, BUENOS AIRES S.N.C. DI RUCCI ROMUADO DOMENICO CO., –intimati Avviso accertamento –Ires – Iva – Irap – omessa dichiarazione – società di persone –giudizio di rinvio Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.

TRIB. REG . ABRUZZO , SEZIONE STACCATA DI PESCARA n. 215/2020 , depositata i n data 14 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2025dal consigliere Rosanna Angarano. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate, in data 3 dicembre 2013 , notificava a Menotti Fioriti– socio della Buenos Aires s.n.c. , per una quota del 5 0 per cento,unitamente a Romualdo Rucci – l’avviso di accertamento n. TA602A502101/2013. Con quest’ultimo l’Ufficio,per l’anno di imposta 2008, rilevava che la società aveva omesso sia la presentazione del modello Unico sia la dichiarazione ai fini Irap; per l’effetto, determinava,in via induttiva, in capo a lla società un reddito di impresa di euro 16.223,00, che imputavain part i uguali ai due soci in ragione della metà ciascuno, un volume di affari di euro 36.913,00 ed un valore della produzione netta di euro 6.723,00.

Di conseguenza, recuperava a tassazione maggiori Irpef, Iva, Irap ed irroga va le conseguenti sanzioni.

2. Avverso l’avviso di accertamento Menotti Fiorit i proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Pescara che lo accoglieva parzialmente , ovverolimitatamente alle sanzioni in quanto irrogate oltre il termine di novantagiorni ex art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Contro tale sentenza proponevano appello sia l’Ufficio che il contribuente. La CTR,in riforma della decisione di primo grado, rilevata la non integrità del contraddittorio in fattispecie di litisconsorzio necessario tra società e soci , dichiarava la nullità del giudizio con remissione al primo giudice.

4. Il contribuenteriassumeva il ricorso innanzi alla CTP , evocando in giudizio l’Agenzia delle entrate, la società edil socio Romualdo Rucci, Cons. est. Rosanna Angarano 3 riproponendo i motivi già spesi ed eccependo, altresì, l’omessa notifica alla società dell’atto impositivo. La CTP di Pescara rigettava il ricorso evidenziando la regolarità della notifica effettuata al legale rappresentante della società.

5. Menotti Fioriti proponeva appello evocando in giudizio , oltre all’Agenzia delle entrate,anche la società e il socio Romualdo Rucci. La CTR,con la sentenza in epigrafe, pronunciata nella contumacia di detti ultimi, lo rigettava. Per quanto di rilievo, la CTR , in via preliminare , accoglieva l’eccezione dell’Ufficio che aveva dedotto l’inammissibilità del motivo fondato sull’omessa notifica dell’atto impositivo alla società in quanto proposto solo con l’atto di riassunzione e, dunque nuovo. Di seguito, pronunciandosi nel merito,«per mero tuziorismo», rilevava la regolare notificadell’avviso di accertamento nei confronti della società e la conseguente definitività del la pretesa tributaria sia nei confronti della società che dei soci.

6. Avverso detta sentenza propone ricorso Menotti Fioritievocando in giudizio sia l ’Agenzia delle Entrate , che resiste a mezzo controricorso,sia la società ed il socio Romualdo Rucci che non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 24 Cost., e « violazione principio rilevabilità d’ufficio questioni non costituenti eccezioni in senso stretto».

Censura la sentenza impugnata per aver ac colto l’eccezione , sollevata dall’appellata Agenzia delle entrate nel giudizio di riassunzione,in ordine alla novità del motivo di impugnazione relativo all’omessa notificazione dell’atto impositivo alla società. Osserva chela questione non integra un’eccezione in senso stretto, bensì una mera Cons. est. Rosanna Angarano 4 difesa concernente il presupposto di fatto della pretesa impositiva dell’Agenzia nei confronti del socio ricorrente e della stessa società, come tale compresanaturaliter nell’oggetto del giudizio.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione meramente apparente circa l’esistenza di regolare notifica dell’avviso di accertamento alla Società Buenos Aires s.n.c.. Censura la sentenza per avere la CTR ome sso di prendere in considerazione leproprie specifiche deduzioni e di esporre il percorso argomentativo seguito per pervenire al giudizio di esistenza ed effettività della notifica nei confronti della società, limitandosi a reiterare quanto affermato dal primo giudice.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., difetto assoluto di motivazione. Censura la sentenza per averela CTR motivato , con affermazione criptica, l’assorbimento e l’inammissibilità di « tutte le eccezioni», affermando che eranoestranee alla materia del contendere e proposte da soggetto non legittimato.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 24 Cost., artt. 13 e 6 CEDU, art. 40, d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume che l’affermazionesecondo cui restavano assorbite « tutte le eccezioni» collegate alla mancata impugnazione della società in quanto proposte da soggetto non legittimato, viola il diritto di difesa sancito dal primo comma dell’art. 24 Cost., 5. Il primo motivo è infondato,restando assorbito il secondo. 5.1.

Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la Cons. est. Rosanna Angarano 5 contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio (Cass. 18/05/2018, n. 12313). Lariassunzione del giudizio in primo grado – dopo che il giudice di appello, in applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992, ne abbia disposto la rimessione dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa in prime cure – comporta la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di unnuovo giudizio, con conseguente inammissibilità della proposizione di domandenuove. 5.2.

Va disatteso l’assunto del contribuente secondo cui l’argomento speso solo in sede di riassunzione in ordine all’omessa notifica dell’atto impositivo alla società sia mera difesa. Nel processotributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata aimotivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorsointroduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione dimotivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass. 05/09/2024 n. 23856).

La notifica dell’atto societario è un presupposto di legittimità dell’atto impositivo che deve essere oggetto di specifica e tempestiva allegazione. Pertanto, la relativa questione non poteva proporsi in sede di riassunzione del giudizio, bensì o con il ricorso originario, proponendo Cons. est. Rosanna Angarano 6 specifico motivo di impugnazione dell’atto impositivo, oppure, nell’ipotesi in cui il vizio fosse conseguenza di quanto allegato e documentato dall’Agenzia delle entrate, a mezzo motivi aggiunti.

6. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 6.1. La CTR , dopo aver ritenuto inammissibile il motivo relativo all’omessa notifica dell’atto impositivo alla società, ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse divenuta definitiva nei confronti sia di quest’ultima che dei socie che al contribuente fosse, pertanto, preclusa qualsiasi contestazione in quanto non legittimato. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi per i quali il contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’atto impositivo, puntualmente indicati nella parte della sentenza dedicata allo «svolgimento del processo».

L’affermazione relativa alla mancanza di legittimazione in capo al socionon è in alcun modo argomentata , non chiarendosi le ragioni per le quali a quest’ultimo sarebbe preclusa ogni contestazione in merito all’Irpef imputatagli per trasparenza o , comunque , alle altre obbligazioni tributarie addebitategli. Va rilevato, infatti, che il soc i o di società di persone non ha legittimazione ad impugnare l’atto impositivo con riferimento alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, ma non a quelle riferitea lui personalmente o attribuitegli per trasparenza.

A tal proposito deve evidenziarsi che il ricorrente,con l’ atto introduttivo, aveva contestato il proprio difetto di legittimazione passiva per le imposte e per le sanzioni oltre che l’infondatezza nel merito della pretesa. Quanto agli effetti della definitività dell’avviso societario, questa Cortedopo aver ribadito che il giudicato sfavorevole alla società non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti rimasti estranei al processo, ha aggiunto che questi principi, espressi in relazione alla formazione del giudicato, restano a maggior ragione applicabili Cons. est.

Rosanna Angarano 7 nell'ipotesi – come quella in esame – in cui si sia prodotta, anche se soltanto in relazione alla società, l'irretrattabilità dell'avviso per mancata impugnazione (Cass. 30/07/2014, n. 17360).

7. In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che procederà a nuovo esame e renderà congrua motivazione, pronunc iandosi anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte di giustizia tributari