Cassation suspends tax liability case pending Supreme Court ruling on criminal acquittal's effect in civil proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax liability proceedings against ex-shareholder Paolo Michelotto pending a ruling from the Supreme Court on the relevance of a criminal acquittal. Michelotto argued that a final criminal judgment absolving him of tax evasion should bar civil liability, while the tax agency did not contest the suspension request. The court granted the stay because the legal issue regarding the interplay between criminal acquittals and civil tax responsibility is currently under review by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. m) c.p.c.; Art. 530, comma 2 c.p.p.: The Court suspends civil proceedings when a final criminal acquittal raises a question of law regarding its relevance in civil liability that is currently pending before the Supreme Court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Michelotto Paolo, nella qualità di ex socio e liquidatore della cessata GE.I.COS Srl, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Sabina Ciccotti, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Lucrezio Caro n. 62 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 132, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 17.1.2017, e pubblicata nella stessa data; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Paola Filippi, che ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso;
GGETTO : Ires, Iva ed Irap 2009 e 2010 -Società estinta -Responsabilità dell’ex socio e liquidatore - Giudicato penale. ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dall’Avv. Sabina Ciccotti, la quale ha domandato sospendersi il giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario e, in ogni caso, l’accoglimento dell’impugnativa; e per la controricorrente dall’Avv.to dello Stato Angelo Maria Testini e dal Proc. dello Stato Ignazio Fresu, che hanno domandato il rigetto del ricorso; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Michelotto Paolo, nella qualità di ex socio e liquidatore della cessata GE.I.COS Srl, gli avvisi di accertamento n. T6S031200270/2014, e n. T6S031200276/2014, aventi ad oggetto Ires, Iva ed Irap non versate dall’estinta società in relazione agli anni 2009 e 2010.
2. Michelotto Paolo impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, tra l’altro sostenendo l’invalidità degli atti impositivi perché mai notificati alla società, ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese. La CTP, riuniti i ricorsi, li respingeva.
3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, riproponendo i propri argomenti, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che respingeva l’impugnativa.
4. Paolo Michelotto ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. 4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Paola Filippi, ed ha domandato di rigettare l’impugnativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR affatto esaminato il giudicato penale che ha assolto il contribuente dal reato fiscale ipotizzato, nonché per non aver esaminato l’autenticità delle fatture, mai rinvenute nella contabilità della società ed acquisite presso altri operatori economici.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art.145 cod. proc. civ., dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 36 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto valida la notificazione degli atti impositivi, eseguita nei suoi confronti quale liquidatore della società, che era però estinta, ed alla quale non era stato notificato alcunché.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo anche il giudice del gravame omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto sussistente la sua responsabilità fiscale come socio e come liquidatore, senza esplicitare le ragioni della sua valutazione, e senza nulla motivare in ordine alla sua colpevolezza.
4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la CTR ritenuto sussistente la responsabilità fiscale del contribuente, benché non sia stato dimostrato alcun collegamento tra: le somme da lui riscosse e gli assegni a lui intestati, e la società GE.I.COS Srl, ed in assenza di qualsiasi prova della sua personale colpa nell’evasione fiscale di cui si sarebbe resa responsabile la società.
5. Con il primo motivo di ricorso il contribuente contesta innanzitutto alla CTR di non aver affatto esaminato il giudicato penale che ha assolto il contribuente dal reato fiscale ipotizzato a suo carico, ed insiste nell’argomento mediante la memoria depositata, segnalando anche lo ius superveniens conseguente all’introduzione dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. 5.1. Pur potendo rilevarsi che la sentenza penale, passata in giudicato ed invocata dal ricorrente, è una decisione definitiva emessa ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., con formula ‘perché il fatto non sussiste’, ed è stata emessa in un processo in cui era contestato al Michelotto l’occultamento di fatture, mentre nel presente giudizio si controverte circa la sua responsabilità fiscale, quale socio e liquidatore, per il mancato pagamento dei tributi da parte della società, il contribuente lamenta l’omessa considerazione dell’accertamento di fatti rilevanti per il giudizio che ritiene essere stata compiuta in sede penale. 5.2.
Risulta allora opportuno evidenziare che, nell’ambito del giudizio RGN 27278 del 2017, con ordinanza 4.3.2025, n. 5714, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. 5.3.
Appare quindi opportuno sospendere la definizione di questo giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, segnalando pure che questo processo è stato fissato per la trattazione in data 21.2.2025, antecedente la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. La Corte di Cassazione, P.Q.M sospende la definizione del giudizio, con riferimento al ricorso proposto da Michelotto Paolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sugli effetti del giudicato penale nel giudizio tributario richiesta c