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Ordinanza — n. 18332/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation rejects lack of specific reasoning in regional tribunal's VAT deduction denial decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18332/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the Regional Tax Tribunal's decision due to a complete lack of specific reasoning regarding the taxpayer's arguments. The taxpayer argued that the agency failed to prove the non-existence of vehicle purchase operations beyond mere invoices, while the tribunal offered only a tautological statement. The court held that the burden of proof for non-existent operations lies with the tax authority, requiring substantive analysis rather than formalistic conclusions, thus ordering the case remitted.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A cassation ground lacks specificity if the challenged judgment fails to provide a real and effective motivation addressing the specific arguments raised by the parties, particularly when the reasoning is merely tautological.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian tax law VAT deduction lack of specific reasoning burden of proof fictitious operations tax tribunal cassation remittal to lower court documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. IV, 18 agosto 2020, n. 17224
Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090
Cass., Sez. VI - 3, 25 settembre 2018, n. 22598
Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940
Cass., Sez. V, 10 aprile 2024, n. 9723
Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2925/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro SOCIETA' SCHUMICAR S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina De Pasquale, elettivamente domiciliatain Roma via La Spezia n. 95, presso lo studio Barusco Nocera Rovetti Associati; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3664/2015, depositata i l 22 giugno 2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – A seguito del processo verbale di constatazione redatto il 24 novembre 2009 dall’Agenzia delle Dogane –Ufficio di Roma 1, in data 11 ottobre 2011,la Direzione Provinciale III di Roma dell’Agenzia delle entrate notificava alla Schumicar S.r.l. unipersonale l’avviso di accertamento n. TK7030200836/2011 relativo all’anno d’imposta 2006. In particolare, l ’Agenzia contestava alla società l’omessa produzione di documentazione a supporto di alcune operazioni di acquisto e vendita di autovetture.

Pertanto, recuperava a tassazione ai fini IRES ed IRAP , l’importo di euro 117.850,00 a titolo di costi registrati ma non documentati; nonché importi ai fini IVA, ritenuti indebitamente detratti. La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate. Con sentenza n. 9540/13/14, depositata in data 5 maggio 2014, la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.

Resisteva con proprie controdeduzioni l’Agenzia delle entrate. Con sentenza n. 3644/01/05, depositata in data 22 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale di Roma ha accoltol’appello. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –In via preliminare va esclusa l'inammissibilità della censura e dell'intero ricorso per difetto di specificità .

In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, giustificano la cassazione della pronunzia( Cass., Sez. IV, 18agosto 2020 , n. 17224). Nel caso di specie, la lettura della narrativa consente la comprensione dell'intera vicenda processuale e dei termini della questione portata all'attenzione di questa Corte. 2.

– Con l’ unico motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 n. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale, in ordine ai rilievi 4, 5 e 6 dell’avviso,reso una pronuncia carente di motivazione ovvero affetta da motivazione meramente apparente, fondata su affermazioni generiche prive di riferimenti al contenuto della documentazione e che preclude la ricostruzione dell’iter logico seguito dai giudici di primo grado. 2.1.

–Il motivo è fondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( Cass., Sez.

I , 3 marzo 2022 , n. 7090 ; Cass., Sez. VI - 3, 25 settembre 2018 , n. 22598; Cass., Sez. III, 12ottobre 2017, n. 23940). Nel caso di specie, come si evince dalla lettura della pronuncia, la Commissione tributaria regionale non ha fornito alcuna reale motivazione riguardo ai rilievi da quattroa sei, oggetto in questa sede di censura , specificando del tutto tautologicamente che “ la copiosa documentazione versata in atti dalla parte appellante, sia idonea, diversamente da come ritenuto in primo cure, a dimostrare l'effettività dei pagamenti eseguiti e dunque l’effettività di costi sostenuti, portati in deduzione ed in detrazione”.

Si tratta, di tutta evidenza, di un a mancanza di motivazione effettiva a fronte delle articolatecontrodeduzioni formulate in appello, testualmente riportate nel ricorso per cassazione nelle pagine da 4 a 6, che avrebbero richiestouna loro specifica valutazione ( rilievo n . 4 circa la contabilizzazione nel registro IVA acquisti del fatture relative all’acquisto di autoveicoli indicati nella tabella di cui a pagina n. 6 dell’avviso diaccertamento, evidenziandosi come la società non fosse stata in grado di fornire la documentazione amministrativo contabile dalla quale rilevare in modo certo, oggettivo ed univoco ilpagamento dei suddetti acquisti; rilievon. 5 sull’ emissione della fattura n. 112 nei confronti della Autoferrara srl, per un importo di € 19.583,33, oltre 3.916,66 di IVA per il quale lasocietà avrebbe erroneamente registrato la fattura nel registro IVA acquisti dei beni usati , senza fornire la documentazioneamministrativo-contabile dalla rilevare in modo certo, oggettivoe univoco il pagamento ; rilievo n . 6 sulla contabilizzazione nel registro IVA acquisti dei beni usati delle fattureindicate nella tabella di cui a pagina n. 7 dell’avviso di accertamento).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia( Cass., Sez.

V, 10 aprile 2024 , n. 9723 ; Cass., Sez. V, 18ottobre 2021 , n. 28628 ) . 3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la