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Ordinanza — n. 18325/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to extinguished interest from a subsequent simplified tax settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18325/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the underlying tax dispute was extinguished by a subsequent simplified settlement agreement under Article 5 of Law 130/2022. Although the taxpayer argued procedural nullities and errors in applying the 'shell company' rules, the court noted that the original judgment had already been rendered moot by the new agreement. Consequently, the court ruled that the lack of legal interest for the taxpayer to pursue the appeal justified dismissing the case and compensating the costs.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. 130/2022; Art. 360 c.p.c.: A subsequent simplified settlement agreement extinguishing the underlying tax dispute renders a pending cassation appeal inadmissible due to the supervening lack of legal interest.

Parole chiave

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simplified settlement agreement lack of legal interest tax dispute extinction inadmissibility of appeal supervening event impugnazione della cancellazione azione di contestazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 L. 130/2022
Laricorrente ha depositato, in data 03-07/03/2025, istanza di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, ex art. 5 l. 130/2022, della controvers ia avente ad oggetto l’avviso di accertamento conseguenziale a l provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione ex art.
Art. 360 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuent e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36 D.lgs 546/1992
Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuent e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 Cost.
Art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26075/2018R.G. proposto da: SCIVOLETTO STEFANIA GIOVANNA C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato a l ricorso, dall’Avv. Massimo Cardarelli e dall’Avv. Marino Marinelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Prosperi Mangili; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 103/02 / 20 1 8 , depositata in data 1° febbraio 201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: Istanza di disapplicazione società di comodo - Anno 2011 - Rigetto - Impugnazione - Successivo avviso di accertamento -Impugnazione - Definizione agevolata ex art. 5 L. 130/22- Effetti sul primo giudizio Rilevato che:

1. La società ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il provvedimento, emesso dall’Agenzia delle entrate, di rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina di cui all’art. 30 della legge 724/1994, avanzata dalla contribuente per l’anno 2011. La CTP rigettava il ricorso.

2. La contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che rigettava il gravame.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/06/2025. Laricorrente ha depositato, in data 03-07/03/2025, istanza di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, ex art. 5 l. 130/2022, della controvers ia avente ad oggetto l’avviso di accertamento conseguenziale a l provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione ex art. 30 l. 724/1994 (pendente in Cassazione, n.r.g. 27541/2021); successivamente, in data 26- 27/05/2025, ha depositata memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., con la quale ha insistito nella richiesta di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, evidenziando che nelle more questa Corte, preso atto dell’intervenuta definizione agevolata, ha estinto il giudizio n.r.g. 27541/2021.

Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuent e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l a « nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 36, n. 3 D.lgs 546/1992 e 111, comma VI Cost., in combinato disposto con l’art 156, co. II cpc»per essere la decisione del la CTR so rretta da una motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 30 L. n. 724/1994, nonché dell’art. 37bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973» per avere la CTR assunto, quale elemento idoneo di prova contraria ammessa dall’art. 30 cit., una nozione troppo ristretta di ‘condizione oggettiva’.

3. Va, preliminarmente, evidenziato che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento scaturito dal rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è stato estinto da questa Corte con decreto, emesso ex art. 5 l. 130/2022, in data 18/05/2023. Ciò comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente lite (avente ad oggetto l’impugnativa avverso il rigetto dell’istanza di disapplicazione) in capo alla società ricorrente. Per tale ragione, può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dellaricorrente.

4. Le spese vanno compensate in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

5. Infine, in ragione d i quest’ultima evenienza , non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante v. Cass.18/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese del giud