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Ordinanza — n. 18321/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to subsequent lack of interest from a pending simplified settlement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18321/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest arising from a pending simplified settlement procedure. The appellant argued that the Regional Tax Commission's decision was null or based on false application of law regarding 'shell company' status. The court ruled that because a related case for simplified resolution was already pending before the same court, the interest in the current litigation had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 5 L. 130/2022: When a related tax dispute is pending before the same court for simplified resolution, the subsequent lack of interest renders the original appeal inadmissible.

Parole chiave

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simplified resolution lack of interest tax appeal inadmissibility shell company status suspended litigation contenzioso tributario differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuent e denuncia testualmente , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuent e denuncia testualmente , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36, no. 3 of D.Lgs. 546/1992
Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuent e denuncia testualmente , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 111, paragraph 6 of the Constitution
Art. 156, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure
Art. 1, paragraph 2 of D.Lgs. 546/1992
ii cpc , così come richiamato dall’art. 1 co.
Art. 30 of Law no. 724/1994
38051/2019,avente ad oggetto l’avviso di accertamento conseguenziale al provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione ex art. 30 l.
Art. 37bis, paragraph 8, of D.P.R. no. 600/1973
724/1994, nonché all’art. 37bis, com-ma 8, d.p.r.
Art. 2697 of the Civil Code
600/1973 e all’art. 2697 c.c.
Art. 5 of Law no. 130/2022
3 d.lgs. 546/1992 e 111 , comma vi cost., in combinato disposto con l’art 156, co.
Art. 40, paragraph 4, of D.L. no. 13/2023
Il detto giudizio o, recte , l’avviso di accertamento ivi impugnatorientra nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, no. 1420
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21040/2019R.G. proposto da: SCIVOLETTO STEFANIA GIOVANNA C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato a l ricorso, dall’Avv.Vincenzo Iiritano; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 4586/04/2018, depositata in data 27 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: Istanza di disapplicazione società di comodo - Anno 201 0 - Rigetto - Impugnazione - Successivo avviso di accertamento -Impugnazione - Definizione agevolata ex art. 5 L. 130/22- Effetti sul primo giudizio Rilevato che:

1. La società ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il provvedimento, emesso dall’Agenzia delle entrate, di rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina di cui all’art. 30 della legge 724/1994, avanzata dalla contribuente per l’anno 2010.La CTP accoglieva il ricorso.

2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che ri formava la decisione di primo grado, ravvisando la legittimità dell’operato dell’Agenzia.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a duemotivi. L’Ufficio ha resistitocon controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 5/06/2025. Laricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto un rinvio della discussione, in attesa della decisione di questa Corte nel giudizio n.r.g. 38051/2019,avente ad oggetto l’avviso di accertamento conseguenziale al provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione ex art. 30 l. 724/1994, avendo presentato istanza didefinizione agevolata, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130/2022, della controvers ia ; in subordine, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuent e denuncia testualmente , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l a «violazione degli artt. 36, n. 3 d.lgs. 546/1992 e 111 , comma vi cost., in combinato disposto con l’art 156, co. ii cpc , così come richiamato dall’art. 1 co. ii d.lgs. 546/1992-nullità della sentenza o del procedimento»per essere la decisione della CTR sorretta da una motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente de duce , sempre testualmente,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la «violazione ofalsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 30 l. n. 724/1994, nonché all’art. 37bis, com-ma 8, d.p.r. n. 600/1973 e all’art. 2697 c.c. » per avere la CTR assunto, quale elemento idoneo di prova contraria ammessa dall’art. 30 cit., una nozione troppo ristretta di ‘condizione oggettiva’.

3. Va, preliminarmente, evidenziato che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento scaturito dal rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è pendente innanzi a questa Corte (n.r.g. 38501/2019) e, in seno ad esso, è stata avanzata istanza di definizione agevolataex art. 5 l. 130/2022. Il detto giudizio o, recte , l’avviso di accertamento ivi impugnatorientra nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. Pur in assenza del decreto di estinzione del detto giudiziopuò ritenersi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente lite (avente ad oggetto l’impugnativa avverso il rigetto dell’istanza di disapplicazione) in capo alla società ricorrente. Per tale ragione deve essere dichiarata l ’ i nammissibili tà del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dellaricorrente.

4. Le spese del presente giudizio vanno compensate in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Infine, proprio in virtù di quest’ultima evenienza, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante v. Cass.18/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;compensa le spese del giud