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Decreto — n. 18278/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural time limits. The court rejects the claim that the process was improperly terminated.

Numero d'incarto Decreto — n. 18278/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed Luigi Subiaco's appeal against the extinction of his tax litigation. The lower court declared the process extinguished because the tax authority had formally notified the extinction of the lawsuit, fulfilling statutory requirements. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the procedural timeline for challenging the extinction had expired.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 1, commi 198-200, legge n. 197/2022: The extinction of a tax proceeding due to formal notification of the lawsuit's conclusion is final and binding once the statutory period for requesting a hearing has elapsed.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits Corte di Cassazione decreto di estinzione legittimità processuale procedura giudiziaria tributaria procedimento antisovvenzioni spese secondo la LStrl

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23899/2020 R.G. proposto da : SUBIACO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato MOSCARINO PIERLUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PRIOVINCIALE DI LATINA, AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST. LATINAn.1300/19/2020 depositata il 14/04/2020,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 25/06/2025 La Presid