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Ordinanza — n. 18277/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax notice notification via PEC, upholding lower court's rejection of the taxpayer's claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that dismissed an appeal filed by the taxpayer. The lower court ruled that electronic notification via PEC was valid because the collection agency provided digital receipts of acceptance and delivery, creating a presumption of knowledge. The court affirmed this reasoning, stating that the recipient must actively inform the sender of any difficulties viewing attachments, thereby validating the notification without a formal written objection.

Regesto Legislator

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Art. 1335 cod. civ.; In tax collection proceedings, the generation of digital acceptance and delivery receipts creates a presumption of knowledge, obligating the recipient to notify the sender of any viewing difficulties to remedy the situation.

Parole chiave

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electronic notification PEC tax collection procedure presumption of knowledge administrative notice digital receipts validity taxpayer obligations Cassation appeal dismissal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 1335 cod. civ.
basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
art. 112 cod. proc. civ
civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo della mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato, in relazione all’art.
art. 156 cod. proc. civ
art. 1335 cod. civ
basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1^, 19 novembre 2018, n. 29732
Cass., Sez. 1^, 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-1, 9 aprile 2019, n. 9897
29732; Cass., Sez. 6^-1, 9 aprile 2019, n. 9897; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624
9897; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2020, n. 20039
4624; Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001
Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141
15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225
39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912
2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2024, n. 884
6912; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2024, n. 884; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039
13302; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039; Cass., Sez.
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Testo completo

nistratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Luciano Costanzo, con studio in Aversa (CE), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Angela Fiorentino, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento : luciano.costanzo78@avvocatismcv.it), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nel presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata ( indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

CONTRORICORRENTE CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICA A MEZZO P.E.C. RICEVUTE DI ACCETTAZIONEE DI AVVENUTA CONSEGNA Agenzia delle Entrate – Riscossione ( già “ Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”e, prima, “Equitalia Sud S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2017, n. 6901/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 aprile 202 5 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: 1.La “ Costruzioni Prisco di Rienzo S.r.l. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2017, n. 6901/07/2017, la quale, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo n. 0288201400018956000 notificatole da “ Equitalia Sud S.p.A .” , in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Caserta, il 20 novembre 2014, in dipendenza di prodromiche cartelle di pagamento per vari tributi e di avvisodi intimazione, ha rigettato l’appello proposto da l la medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” (già “Equitalia Sud S.p.A.

”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 18 novembre 2015, n. 7677/06/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado – che aveva respinto il ricorso originario - sul presupposto che:

a) le prodromiche cartelle di pagamento erano state notificate a mezzo p.e.c. e la concessionaria del servizio di riscossione aveva prodotto i duplicati informatici delle ricevute di accettazione (R.A.C.) e di avvenuta consegna (R.d.A.C.);

b) l’emissione del preavviso di fermo amministrativo non abbisognava della notifica di avviso di intimazione exart. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “ Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” e, prima, “Equitalia Sud S.p.A.”) è rimasto intimato.

4. La ricorrente ha depositato memoria exart. 380- bis .1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 9 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, 20, 21, 22, 23 e 71 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 1350, primo comma, nn. 1-12, cod. civ., 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo della mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la contribuente avesse ammesso di aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, pur contestandone la regolarità formale, laddove essa aveva contestato proprio l’esistenza stessa della notifica, disconoscendo l’idoneità della documentazione prodotta dalla concessionaria a comprovarla. 1.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 1.2 In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185;

Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2023, n. 822; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22707 ; Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2025, n. 11777). Onde, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell'autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568). 1.3 Nella specie, però, il ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le attestazioni concernenti le ricevute relative alla notifica delle cartelle di pagamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità, non superando la lagnanza il vaglio di ammissibilità. 1.4 Comunque, al di là della formulazione adoperata in motivazione (con riguardo all’esistenza/regolarità delle notifiche, laddove si è affermato che:

« Ebbene, appare evidente che con le memorie illustrative la società ricorrente ha preso atto dell’avvenuta produzione delle notifiche delle cartelle e, quindi, non può parlarsi più di mancanza delle notifiche, quanto piuttosto della possibilità di ritenerle valide o meno»), nella sostanza, la sentenza impugnata havalutato la regolarità formale delle notifiche, ritenendo che la documentazione prodotta dalla concessionaria del servizio di riscossione fosse sufficiente a comprovarne il ricevimento da parte della contribuente. A tale riguardo, si rammenta che lanotifica della cartella di pagamento a mezzo p.e.c. in formato ". pdf " è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediantep.e.c.

è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dellacartella di pagamento all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (da ultima: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30922). Con particolare riferimento alla notificazione a mezzo p.e.c., si è avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione dellacartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. (da ultime:

Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13302; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2025, n. 9598). Peraltro, la “ricevuta di avvenuta consegna” (R.d.A.C.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 cod. civ. di ricezione della notificazione della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall’onere di provare l’eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all’esercizio del diritto di difesa, per cui, il collegio ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione (da ultime:

Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039). Al riguardo, questa Corte ha più volte evidenziato l'idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (R.d.A.C.), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria -di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità - costituita da errori tecnici riferibili alsistema informatizzato (Cass., Sez. 6^- 1, 1 marzo 2018, n. 4789;

Cass., Sez. 1^, 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez. 6^-1, 9 aprile 2019, n. 9897; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2024, n. 884; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039); ciò perché, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 cod. civ., per cui spetta, quindi, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via p.e.c., onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (Cass., Sez. 3^, 31 ottobre 2017, n. 25819;

Cass., Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039). Per l’identità di ratio, i suddetti principi sono pienamente estensibili alla notificazione di qualsiasi atto impositivo o riscossivo al contribuente (Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039). 1.5 Ne deriva che la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, laddove, dopo aver accertato che:

«L’Agente della riscossione, invero, ha depositato i duplicati informatici delle ricevute (quella di accettazione – RAC – e quella di avvenuta consegna – RdAC – entrambi documenti di natura informatica», si è desunto che: «In assenza di formale disconoscimento si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della notifica della cartella esattoriale».

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: -nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; -nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non occorre l’adozione di alcun provvedimento, non essendosi costituita l a parte vittoriosa.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corterigetta il ri corso ; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell a controricorrent e , liquidandolenella misura di € 5.800 ,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile