Italian tax court dismisses taxpayer appeal claiming public administration delay constituted force majeure for first home benefit revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a second-instance ruling that revoked a first home tax benefit due to failure to resell an acquired property within one year. The taxpayer argued that the public administration's anomalous delay in granting authorization for additional works constituted force majeure, preventing the sale. The court rejected this claim, ruling that the taxpayer was aware of the ongoing expropriation procedure and chose not to sell due to economic unprofitability rather than objective impossibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; In tax benefit cases, force majeure requires an unforeseeable and inevitable event; public administration inefficiency does not qualify unless the taxpayer was unaware of the delay, as mere economic inconvenience does not constitute force majeure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10082/2024 R.G. proposto da PELAGALLI MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv.FORGIONE ERCOLE (FRGRCL65T13H501K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.(ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5865/2023 depositata i l 19/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava l’originario ricorso del contribuente, avente ad oggetto provvedimento di revoca agevolazione prima casa per mancata rivendita entro un anno di altro immobile già acquistato con il beneficio;
2. ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di ricorso;
3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la compensazione delle spese, in considerazione della giurisprudenza contrastante, consolidatasi in corso di giudizio,sulla questione della forza maggiore in materia agevolativa ; raddoppio del contributo unificato.
2. La sentenza impugnata, con una valutazione di fatto , evidenzia che non sussisteva una causa di forza maggiore che ha impedito la vendita del primo immobile. I fatti sono pacifici come accertato nelle due decisioni di merito. Il ricorrente era titolare in proprietà superficiaria dal 2012, assegnazione dell’immobile da parte della cooperativa tra appartenenti alle forze armate, di un appartamento, in edilizia convenzionata, con vincolo di prezzo massimo nell’ipotesi di rivendita; il diritto di superficie era stato poi trasformato in piena proprietà. Il Comune di Roma con sua specifica deliberazione (delibera di Giunta del 5 agosto 2016 n.
15) aveva previsto un termine, massimo, di 180 giorni per l’affrancazione. Termine non rispettato nel caso in giudizio che ha costretto il ricorrente a numerosi solleciti e ad attivare controversie. L’anomalo ritardo della Pubblica A mministrazione è stato ritenuto una causa di forza maggiore “poiché l’inefficienza e il non motivato ritardo dell’ente pubblico non rientrano nella sfera di disponibilità del contribuente”; si è poi osservato: «In tema di benefici fiscali "prima casa" la forza maggiore - idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile nel termine previsto -deve consistere in un evento imprevedibile ed inevita bile, che può essere ravvisato nell'anomalo ritardo della P.A. nel concedere un'autorizzazione aggiuntiva conseguente alla complessità sopravvenuta di lavori di rifacimento di un vecchio stabile, poiché l'inefficienza e il non motivato ritardo dell'ente pubblico non rientrano nella sfera di disponibilità del contribuente»(Cass.
Sez. 5, 23/12/2015, n. 25880, Rv. 638204 –01 ; vedi anche Cass. Sez. U., 23/04/2020, n. 8094, Rv. 657535 - 01 e Cass. Sez. 6, 12/03/2015, n. 5015, Rv. 634480 – 01 ; per un’ipotesi di forza maggiore in relazione all’occupazione dell’immobile vedi Cass. Sez. 6, 18/04/2019, n. 10936, Rv. 653730 -01 ) . In materia tributaria, quindi, la forza maggiore deve essere intesa in maniera elastica in considerazione degli interessi in contestazione, ed anche in rapporto alla prevedibilità dell’evento ostativo. Tuttavia, nel caso in giudizio la CTR ha evidenziato come il ritardo era dipeso dalla procedura di affrancazione “che il contribuente era ben consapevole che era ancora in corso”.
In sostanza la CTR, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità,ha evidenziato l’insussistenza di una forza maggiore, in quanto l’immobile anche con il prezzo imposto poteva essere venduto; non sussisteva dunque una oggettiva e cogente impossibilità di vendere, quanto una minore convenienza economica legata al prezzoimposto ante-affrancazione. Il contribuente, quindi, ha effettuato una scelta di interesse economico incompatibile conla sussistenza della causa di forza maggiore. La CTR ha dato logicamente ed univocamente conto del proprio convincimento circa la legittimità dell’atto impositivo, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r