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Ordinanza — n. 18235/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a material error in its own decree regarding the distribution of legal fees to a non-statutory defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18235/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of a material error in its own decree of March 14, 2025, which failed to allocate legal fees to the opposing party's non-statutory defender. The Agency of Revenue argued no defense was needed, while the defender's client requested the proper distribution of costs and statutory accessories. The court ruled that the remedy for such omissions is the material error correction procedure under the Civil Procedure Code, ensuring the defender receives the awarded funds.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the material error correction procedure is the exclusive remedy for omitting the distribution of legal fees to a non-statutory defender, ensuring the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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material error correction non statutory defender legal fee distribution Cassation Court decree Civil Procedure Code statutory accessories procedural remedy aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 1.1.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 16037 del 07/07/2010
Cass. n. 12437 del 17/05/2017
Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass.
Cass. n. 5082 del 26/02/2024
Cass. 15302 del 31/05/2023
Cass. 15302 del 31/05/2023); 1.3.il decreto n.
Cass. n. 26566 del 14/09/2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA di correzione dell’errore materiale del decreto della Corte di cassazione n. 6788 del 14/03 /202 5 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 23161/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -già ricorrente- contro C.A.S.O - COOPERATIVA AGRICOLA SVILUPPO OLIVICOLTURA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROSARNO , VIA TITO SPERI 8, presso lo studio dell’avvocato SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO(SCCGMF55A23F537K), che l a rappresenta e difende -già controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

RILEVATO CHE 1.C.A.S.O. - Cooperativa Agricola Sviluppo Olivicoltura in liquidazione (di seguito Caso) ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 6788 del 14/03/2025, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condannava «la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito», senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario, e senza liquidare gli accessori di legge; 2.l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE 1.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 1.1.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024); 1.2.l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di specie, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023); 1.3.il decreto n. 6788 del 202 5 è effettivamente affett o da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal difensore della controricorrente con il controricorso e con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. , mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione del decreto impugnato, laddove non vengono nemmeno liquidati gli accessori di legge; 1.4.deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel suddetto decreto nel modo che segue:

i) nella parte motiva in cui si legge « Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo», vanno aggiunte le parole « e devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «che liquida in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito», vanno sostituite con le parole «che liquida in Euro 2.940,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario»; 1.5.nulla è dovuto per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023). P.Q.M La Corte dispone che il decreto della Corte di cassazione n. 6788 del 14/03/2025 venga corretta nel modo che segue :

i) nella parte motiva in cui si legge «Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo», vanno aggiunte le parole « e devono essere distratte in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo, le parole «che liquida in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito», vanno sostituite con le parole « che liquida in Euro 2.940,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 19