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Ordinanza — n. 18199/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, allowing tax authority to proceed with partial assessment based on internal transfer signals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18199/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax authority appealed a lower court ruling that had dismissed its partial assessment due to alleged lack of motivation regarding an internal transfer signal. The taxpayer argued the signal was not properly disclosed, but the court found the assessment valid because the signal merely triggered internal verification rather than serving as direct evidence. Consequently, the court held that the assessment was properly motivated by the subsequent acquisition of documents and rejected the taxpayer's claim of procedural invalidity.

Regesto Legislator

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Art. 42 DPR 600/73; Art. 7 L. 212/2000; Art. 360 c.p.c.: A tax assessment based on an internal transfer signal is valid and properly motivated if the assessment relies on subsequent investigative acts rather than the signal itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
partial tax assessment internal transfer signal tax authority motivation procedural validity evidence acquisition imposta sui veicoli a motore contratto di compravendita di veicoli confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 DPR 600/1973
Art. 7 L. 212/2000
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
212/00, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12010 del 2015
Cass. n. 3238 del 2023
12010 del 2015, con ulteriori citazioni; recentemente, tra le altre, Cass. n. 3238 del 2023).
Cass. n. 3628 del 2017
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12383/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MB CAR SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4990/2021depositata il 08/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. FATTI DI CAUSA 1. Dagli atti di causa – sentenza epigrafata e ricorso per cassazione agenziale – si evince – in punto di fatto – che il recupero oggetto del presente giudizio trae origine da una segnalazione inoltrata all'Agenzia delle entrate di Roma dall'Agenzia delle entrate di Cosenza mediante la quale quest'ultima evidenziava che MB CAR S.R.L., corrente in Guidonia, relativamente all'anno di imposta 2012, aveva chiesto ed ottenuto l'immatricolazione di diverse autovetture quali beni strumentali, senza dunque che fosse necessario effettuare il versamento dell'IVA dovuta in relazione alla prima vendita interna, sebbene esse venissero in realtà vendute a breve distanza di tempo, ragion per cui si paventava il sospetto che fossero destinate sin dall'origine alla vendita come “beni-merce”.

L'Agenzia delle entrate di Roma, pertanto, invitava la contribuente ad esibire la documentazione contabile relativa alle operazioni esenti e non imponibili effettuate nel 2012. A seguito di acquisizione di tale documentazione, veniva riscontrato l'acquisto di 15 autovetture per un importo complessivo di euro 305.895,00 immatricolate come beni strumentali. Il legale rappresentante della contribuente, invitato a contraddittorio, dichiarava che “l'immatricolazione quali beni strumentali era stata effettuata per poter avviare un'attività di noleggio”, attività che tuttavia non era stata avviata “per problemi organizzativi”, sì che le autovetture erano state vendute applicando l'iva con aliquota al 21%. 1.1.

Ne seguiva l'emissione dell'avviso di accertamento n. TK7030204401/2017, oggetto del presente giudizio, mediante il quale erano contestati quattro rilievi, siccome dettagliati nella parte della sentenza epigrafata dedicata allo “svolgimento del processo”.

2. La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 6835/22/2019 depositata il 15 maggio 2019, rigettava il ricorso.

3. La contribuente proponeva appello, accolto dalla CTR del Lazio, con la sentenza epigrafata, ritenendo, in estrema sintesi, fondata la doglianza riguardante l’invalidità dell’atto per mancata allegazione della segnalazione dell’Agenzia delle entrate di Cosenza.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo; la contribuente resta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 DPR 600/73 e 7 l. 212/00, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. 1.1. L’avviso di accertamento conteneva la riproduzione degli elementi essenziali della segnalazione dell’Agenzia delle entrate di Cosenza, fermo restando che la mancata allegazione della stessa comunque non avrebbe mai potuto determinare l’invalidità dell’avviso. 1.2.

Il motivo – che soddisfa l’onere di autosufficienza, fotoriproducendo le parti rilevanti dell’avviso (pp. 9 e 10 ric.) – è fondato e merita accoglimento. Esso offre prova del fatto che l’avviso conteneva un riassunto della segnalazione proveniente dall’Agenzia delle entrate di Cosenza, per di più evidenziando che l’esito degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle entrate di Roma coincideva con il contenuto di detta segnalazione, in riferimento a 15 autovetture arbitrariamente immatricolate come beni strumenti, giusta corrispondente prospetto riepilogativo comune alla segnalazione e riprodotto in avviso.

Donde, a differenza di quanto opinato dalla CTR nella sentenza impugnata, l’avviso soddisfaceva pienamente l’onere motivazionale. Peraltro, anche a prescindere da ciò, rileva quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità sulla segnalazione in riferimento all’accertamento parziale. Essa, infatti, nell’insegnare che l’accertamento parziale rappresenta “uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizione debitorie […]”, afferma che “l'accertamento parziale, normativamente distinto dall'accertamento integrativo, può basarsi anche su una verifica generale, in quanto [– ed è questo il profilo rilevante ai fini del discorso che ne occupa nel presente giudizio –] ‘la segnalazione costituisce solo l'atto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta’” (così in motivazione Cass. n. 12010 del 2015, con ulteriori citazioni; recentemente, tra le altre, Cass. n. 3238 del 2023).

Ora, a mente di tale definizione della segnalazione offerta dalla giurisprudenza, tornando “tout court” alla tematica della motivazione dell’avviso di accertamento, motivazione che pacificamente si reputa soddisfatta a misura che essa metta in grado il destinatario di avere contezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, la mancata allegazione all’avviso di una mera segnalazione da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate ad un altro Ufficio competente a compiere l’accertamento e ad emettere l’avviso giammai può comportare l’esito caducatorio dello stesso, posto che, non possedendo la segnalazione alcuna valenza istruttoria, in quanto mero atto interno d’impulso di verifiche e valutazioni da compiersi dall’Ufficio “ad quem”, è da escludersi che l’accertamento fondi su di essa , ma semmai sugli atti istruttori conseguentemente compiuti (anche in ragione della pur e semplice acquisizione dei documenti che in ipotesi siano stati trasmessi con la segnalazione), i quali soli, dunque, rilevano ai fini dell’integrazione motivazionale dell’avviso.

D’altronde, “mutatis mutandis”, ad un simile approdo questa S.C. è già pervenuta in riferimento all’ambito finitimo dell’autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972, laddove afferma che “[detta autorizzazione], ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite […]” (Cass. n. 3628 del 2017).

2. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per l’esame di eventuali questioni rimaste assorbite, e per la definitiva regolazione tra le parti delle spese. P.Q.M In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia