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Ordinanza — n. 18187/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment becomes final and binding on parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18187/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request prior to the hearing. Although the appellant argued that the Regional Commission failed to address conflicting jurisprudence regarding the abrogation of specific recovery powers, the withdrawal rendered the merits irrelevant. Consequently, the lower court's decision became final and binding, and the appellant was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal filed unilaterally before the hearing produces the extinction of the proceedings and renders the contested judgment final and binding.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings finality of judgment cassation procedure litigation costs rimborso dei contributi revoca dell'opposizione riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO 1.Il primo mezzo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n.
Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 34429/2019
Cass. 29 luglio 2014 n. 17187
S.U. n. 22438/2018
17187; S.U. n. 22438/2018; Cass.n.
Cass. n. 18886/19
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
Cass. n. 34429/2020
10140 Cass. n. 34429/2020; n.
Cass. n. 9474/2020
Cass. n. 9143/2021
9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass.
Cass. n. 9828/2024
9143/2021; Cass. n. 9828/2024;
Cass. n. 13636/2015
ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015;
Cass. n. 14782/2018
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4300/2023 R.G. proposto da: ANDREOLI ROBERTOrappresentato e difeso dall’avv.MARCHESI GIACINTO -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZArappresentato e difeso dagli avv.ti VACIRCA SERGIO e DE FINA MICHELE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n. 851/2022 depositata i l 07/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.Roberto Andreoli impugnava la cartella di pagamento concernente contributi di bonifica per l’annualità 2016, relativi a immobili di sua proprietà, sostenendo che il Consorzio non aveva il potere di riscuotere a mezzo ruolo a seguito dell’abrogazione dell’art. 21 del Regio Decreto n. 215 del 1933, conseguente al processo di revisione normativa noto come “taglia-leggi” (art. 14 della legge n. 246/2005); che il d.lgs. n. 179/2009 elenca espressamente le disposizioni del R.D. 215/1933 ancora vigenti, escludendo l’art. 21; che l’abrogazione è divenuta effettiva il 16.12.2010, come previsto dal combinato disposto dei commi 12, 14 e 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246/2005; deducendo, peraltro, la non debenza del contributo per mancanza di beneficio di bonifica per i suoi immobili e l’uso della rendita catastale come criterio di calcolo.

Con sentenza n. 11/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza accoglieva il ricorso, riconoscendo la perdita del potere di riscossione a mezzo ruolo del Consorzio a seguito dell’abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933, avvenuta il 16.12.2010. Sull’appello del Consorzio, la Commissione Regionale dell’Emilia Romagna n. 851/2022, del 7.7.2022 - senza dar conto del contrasto giurisprudenziale, che era stato oggetto di discussione fra le parti, fra Cass. n. 8080/2020 e Cass. n. 21735/2015 sull’interpretazione dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999 - accoglieva il gravame facendo esclusivo riferimento alle sentenze alle sentenze Cass.

SS. UU. 31.1.2008 n. 227 e Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia 23.2.2005 n. 3, oltre che alla sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24.10.2018. Avverso tale sentenza Roberto Andreoli propone ricorso sorretto da un unico motivo. Replica con controricorso il Consorzio. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 1.Il primo mezzo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) ; si assume che la sentenza impugnata sostiene erroneamente che il Consorzio conservi il potere di riscuotere mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, senza considerare i contrasti giurisprudenziali in materia.

Infatti, si afferma che esistono due orientamenti opposti, in quanto secondo Cass. 8080/2020 i consorzi possano continuare a riscuotere tramite ruolo grazie all'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, mentre secondo Cass. Sez. Lav., 21735/2015 il potere di riscuotere mediante ruolo dipende dalla normativa precedente solo se essa non è stata abrogata. Il cosiddetto “taglialeggi” (legge n. 246/2005 e d.lgs. n. 179/2009) avrebbe abrogato espressamente l’art. 21 del r.d. n. 215/1933, che attribuiva ai consorzi di bonifica tale potere. Pertanto, parte ricorrente richiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite per dirimere la questione.

In particolare, si assume che la sentenza impugnata si basa su pronunce relative a ruoli emessi prima dell’abrogazione del r.d. n. 215/1933 e su una decisione della Corte Costituzionale (n. 188/2018) che non tratta la questione in esame, mentre l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, avendo natura eccezionale e residuale, non può essere applicato oltre i limiti fissati dalla norma di riferimento (art. 21 del r.d. n. 215/1933) ormai abrogata. Secondo il principio delle fonti, l’ultrattività delle norme abrogate è possibile solo in ambito penale a favore del reo, non in campo amministrativo o tributario. 2.Con la seconda censura si prospetta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dato dall’art. 14, commi 14 e 14 ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246, e dal d.lgs. delegato 1.12.2009 n. 179 - allegato 1, nonche’ dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 28.2.1999 n. 46 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ; per avere la commissione regionale deciso senza valutare il combinato disposto dato dall’art. 14, commi 14 e 14 ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246 e del d.lgs. delegato 1.12.2009 n. 179, allegato 1 né considerare che l’art. 17, comma 3, del d.lgs. 28.2.1999 n. 46 non avrebbe determinato l’ultra vigenza del cit. art. 21.

3. Preliminarmente si deve dare atto che il ricorrente, in prossimità dell’udienza ha depositato istanza di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal procuratore e dalla parte, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, ragion per cui i motivi di ricorso non devono essere esaminati. 4.Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità - atto che non ha carattere "accettizio" e non richiede, pertanto, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali- si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (per tutte Cass.

Sez. U, n. 34429/2019). In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass.n. 18886/19; Cass.28 maggio 2020, n. 10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024;

Cass. m. 133/2024). 4.1.La rinuncia depositata dal contribuente soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. 5.Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015;

Cass.n. 14782/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna il ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed acc