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Decreto — n. 18183/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18183/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18183/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26297/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ELECOR SAU (incorporata da ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA) rappresentata e difesa dall’Avv.to BONITO OLIVA LUCIANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG CALABRIA SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 680/7/2020 depositata il 17/02/2020 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli eventuali importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1,comma 198, della L . n. 197/2022 , il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/06/2025 LaPre

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18183/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 26297/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ELECOR SAU (incorporata da ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA) rappresentata e difesa dall’Avv.to BONITO OLIVA LUCIANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG CALABRIA SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 680/7/2020 depositata il 17/02/2020 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli eventuali importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1,comma 198, della L . n. 197/2022 , il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/06/2025 LaPre

Parole chiave

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dazi doganali non pagati opposizione al precetto esecutivo arretrati d'imposta azione creditoria rimborso dell'imposta preventiva esecuzione fiscale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26297/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ELECOR SAU (incorporata da ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA) rappresentata e difesa dall’Avv.to BONITO OLIVA LUCIANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG CALABRIA SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 680/7/2020 depositata il 17/02/2020 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli eventuali importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1,comma 198, della L . n. 197/2022 , il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/06/2025 LaPre