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Ordinanza — n. 18160/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for late-added evidence regarding tax notice delivery proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18160/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected a cassation appeal by a taxpayer against a regional tax commission's decision. The taxpayer argued that the tax authority improperly dismissed a late-filed argument claiming tax notices were not properly delivered. The court held that this new argument, raised only in illustrative memoranda before the hearing, constituted an improper addition of grounds and was inadmissible. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: Arguments introduced in illustrative memoranda after the defense phase is exhausted are considered improper additions and must be rejected as inadmissible.

Parole chiave

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improper addition of grounds illustrative memoranda tax notice delivery cassation appeal dismissal procedural admissibility ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo il contribuent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 24, comma 2, D.lgs. n. 546/92
«violazione dell’art. 24, comma 2, del D.lgs.
Art. 156 c.p.c.
Art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
, per avere la Commissione tributaria regionale considerato provata la notifica basandosi su fatti non acquisiti tramite fatto notorio e contestati dal ricorrente, violazione dell'art. 132, secondo comma , n.4) c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
, per avere la Commissione tributaria regionale considerato provata la notifica basandosi su fatti non acquisiti tramite fatto notorio e contestati dal ricorrente, violazione dell'art. 132, secondo comma , n.4) c.p.c.
art. 190 c.p
32, comma 2 della legge sul processo tributario (analogamente alla funzione svolta dalle comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.:cfr.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1653-2018proposto da: CAPORALE SABINO ANTONIO, rappresentatoe difeso, giusta procura estesa a margine del ricorso, dall’Avvocato LUIGI QUERCIA -ricorrente – contro COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso, giusta procura estesa a margine del controricorso, dall’Avvocato ANTONIO GUANTARIO -controricorrente- MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 2049/ 2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositat a l’8 / 6 / 2017 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 / 6 /20 25 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Regionale del l a Puglia , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello di Sabino Antonio Caporale nei confronti del Comune di Canosa di Puglia e di Mazal Global Solutions S.r.L. avverso la pronuncia n. 2144/2015 della Commissione Tributaria Provincialedi Bari con cui era stato respinto il ricorso avverso ingiunzione di pagamentorelativa a mancato pagamento ICI 2006— 2009 .

Avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale il contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato a cinque motiv i . Il Comune resiste con controricorso e d ha da ultimo depositato memoria difensiva;la Concessionaria è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo il contribuent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. «violazione dell’art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 546/92» per avere la Commissione tributaria regionale «ritenuto inammissibile la contestazione sulla "supposta inidoneità dell'unica ricevuta esibita" per provare la notifica di tutti e quattro gli avvisi di accertamento, considerandola un "motivo aggiunto" introdotto tardivamente». 1.2.

La censura va disattesa. 1.3. Al riguardo la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:«Occorre in primis rilevare che il ricorso di primo grado e stato incentrato dal contribuente su due soli motivi di doglianza, concernenti la pretesa "Illegittimità dell'ingiunzione per notificaeffettuata da un soggetto non abilitato" nonché la "nullità dell'ingiunzione di pagamento per inesistenza dell'atto presupposto"; concentrandosi quest'ultima doglianza sull'assoluta carenza dinotificazione degli avvisi di accertamento sottesi all'ingiunzione de quache, in ricorso, si assume non "essere mai stati notificati all'odierno ricorrente".Solo in sede di memorie illustrative di replica, tuttavia, a fronte della documentata prova della notifica del plico relativo agli avvisi in questione, l'odierno appellante ha inteso articolarel'ulteriore censura relativa alla pretesa incompletezza della notificazione: sostenendo che la prova dell'avvenuta notifica fornita dal concessionario della riscossione (circostanza non specificamente contestata) comunque non proverebbe l'avvenuta spedizione al proprio indirizzo di tutti e quattro gl i avvisi di accertamento.

In tale situazione, deve rimarcarsi, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la natura impugnatoria del processo tributario comporta che l'oggetto del giudizio resti circoscritto ai motivi di contestazione dei presuppost i di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che ilcontribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado che puòmodificare o integrare solo con motivi aggiunti, consentiti, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella limitata e peculiare ipotesi di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, mentre la possibilità di depositare memorie illustrative sino a dieci giorni prima, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il " thema decidendum " .. .

Sulla scorta di tale regula iuris, va dunque dichiarata l'inammissibilità del profilo di gravame articolato sub I del ricorso di appello -avente ad oggetto la supposta inidoneità dell'unica ricevutaesibita, a provare la notificazione di tutti e quattro gli avvisi di accertamento- in quanto correlato a circosta n za logicamente incompatibile con la tesi della radicale inesistenza della notificazione degli atti, sostenuta nel ricorso introdutt i vo oltreché irritualmente dedotta dall'appellante in sede dimemorie illustrative». 1.4. Ciò posto, secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (cfr.

Cass.nn. 23856 e 2083 del 2024 , Cass. n. 16803 del 2017 , Cass. n. 15051 del 2014). 1.5. La «memoria illustrativa»di cui all'art. 32, comma 2 della legge sul processo tributario (analogamente alla funzione svolta dalle comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.:cfr. Cass. nn. 21844 del 2010, 19894del 2005) ha la sola funzione di illustrare (mediante lo svolgimento di argomentazioni giuridiche) i motivi di impugnazione e le eccezioni già proposte dalle parti, e non anche di introdurre nuovi temi di indagini in ordine ai quali non risulta ritualmente instaurato il contraddittorio: la differente funzione alla quale rispettivamente provvedono la «memoria integrativa»e le «memorie illustrative» è di immediata percezione laddove si ponga mente che, mentre la «integrazione di motivi di ricorso» è consentita entro i 60 giorni dalla notizia dell'avvenuto deposito dei nuovi documenti non precedentemente conosciuti (art. 24, comma 2), sicché essendo facoltizzate le parti alla produzione documentale «fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione»(D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1e art. 32, comma 1), è previsto, a garanzia del contraddittorio, che la parte interessata possa chiedere il rinvio della udienza di trattazione, ove già fissata, per proporre nuovi motivi od eccezioni, diversamente le « memorie illustrative » possono essere presentate fino a dieci giorni liberi prima della trattazione in quanto presuppongono l'esaurimento dell'attività difensiva volta a definire compiutamente il thema decidendum, dovendo in conseguenza negarsi alla «memoria illustrativa» anche un ’ eventuale funzione surrogatoria della «memoria integrativa». 1.6.

Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata e dalle stesse affermazioni del ricorrente emerge che il Comune, all’atto della costituzione in primo grado, ebbe a depositare anche la «cartolina di ritorno» relativa alla notifica degli avvisi di accertamento. 1.7. Lo stesso ricorrente conferma altresì di aver contestato l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio dal Comune (sostenendo chenon avrebbe provato «l'avvenutaspedizione dei quattro atti accertativi ... in un'unica busta»)solo «con memorie illustrative presentate in data 07.05.2015», nel termine di 10 giorni prima dell’udienza di discussione (fissata in data 18/6/2015). 1.8.

La statuizione della CTR impugnata, concernente l’inammissibilità della memoria integrativa depositata in primo grado dal contribuente, va pertanto esente dai vizi di legittimità denunciati, avendo il contribuente, soltanto con la memoria illustrativa, introdotto l'argomento relativo alla mancata prova del contenuto del plicorelativo alla notifica degli avvisi di accertamento.

2. L’infondatezza del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei rimanenti motivi(con cui si lamenta violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale basato la legittimità della notifica su un « dato presuntivo » relativo al peso del plico raccomandato, v iolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , per avere la Commissione tributaria regionale considerato provata la notifica basandosi su fatti non acquisiti tramite fatto notorio e contestati dal ricorrente, violazione dell'art. 132, secondo comma , n.4) c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di motivare perché il peso del plico sia stato considerato idoneo a provare la notifica dei quattro avvisi di accertamento, e violazione degli artt. 11, comma 2, del D.lgs. n. 504/92 e 26 del DPR n. 602/73 per avere l a Commissione tributaria regionale omesso di valutaregli elementi forniti dal ricorrente per dimostrare di non aver mai ricevuto un plico contenente i quattro avvisi di accertamento), rendendosi superfluo l'esame delle censure,tutte concernenti gli asseriti vizi della notifica degli avvisidi accertamento.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stess