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Decreto — n. 18159/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18159/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18159/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18782/2020 R.G. proposto da: MARCI TIZIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato MOZZI VINCENZO e dall'avvocato TEDESCO GIORGIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1994/14/2019 depositata il 28/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predettocomma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18159/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18782/2020 R.G. proposto da: MARCI TIZIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato MOZZI VINCENZO e dall'avvocato TEDESCO GIORGIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1994/14/2019 depositata il 28/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predettocomma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18782/2020 R.G. proposto da: MARCI TIZIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato MOZZI VINCENZO e dall'avvocato TEDESCO GIORGIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1994/14/2019 depositata il 28/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predettocomma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/06/2025 La Presiden