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Ordinanza — n. 18158/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal claiming lower court improperly revalued property prices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18158/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Giovanni Gritti's cassation appeal against a regional tax commission's decision regarding undervalued property sales. Gritti argued the court of appeal incorrectly applied presumptive reasoning rules and improperly prioritized specific market price lists over other evidence. The court held that the lower court's factual evaluation was within its discretion and did not constitute a violation of procedural or substantive law.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3, c.p.c.; Art. 2727, 2729 c.c.; Art. 39, para. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973; Art. 54, para. 2, D.P.R. 633/1972: The court of appeal's assessment of evidence and application of presumptive reasoning rules in tax disputes does not justify a cassation appeal unless it involves a clear violation of law or an improper transformation of the review into a new fact-finding trial.

Parole chiave

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tax assessment appeal property price valuation presumptive reasoning rules cassation review limits evidence evaluation discretion IRPEF tax liability market price lists indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3, c.p.c.
1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2727, 2729 c.c.
Art. 39, para. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
civ., dell’art. 39, primo comma, lett.
Art. 54, para. 2, D.P.R. 633/1972
600 e dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, Law 228/2012
24 e 111 Cost., nonché dell’art. 116 cod.
art. 2697 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR fatto malgoverno delle norme che disciplinano l’onere della prova, in ragione dell’affidamento della CTR su di una indicazione di valore normale dall’insufficiente valore presuntivo.
art. 116 cod. proc. civ
24 e 111 Cost., nonché dell’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3340 del 05/02/2019
Cass. n. 640 del 14/01/2019
Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass.
Cass. n. 24155 del 13/10/2017
640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass.
Cass. n. 8758 del 04/07/2017
24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass.n.
Cass. n. 8315 del 05/04/2013
Cass. n. 6774 del 01/03/2022
Cass. n. 1229 del 17/01/2019
Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass.
Cass. n. 27000 del 27/12/2016
1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).
Cass. n. 331 del 13/01/2020
Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass.
Cass. n. 19547 del 04/08/2017
331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass.
Cass. n. 24679 del 04/11/2013
19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass.
Cass. n. 27197 del 16/12/2011
24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass.
Cass. n. 2357 del 07/02/2004
27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29797/2017 R.G. proposto da GRITTI GIOVANNI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO (PTRLSS55M25H501M), rappresentato e difeso dagli avvocati PIEVANI MARCO (PVNMRC66P07Z133M), BRAMBILLA PAOLA (BRMPLA67T56A794P) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 6856/ 24/ 16 depositata il 14/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 6856/24/16 del 14/12/2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava gli appelli proposti da Franco Giovanni Gritti e dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 798/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo veniva emesso, per quanto ancora interessa, in ragione di ricavi non dichiarati conseguenti alla vendita di sei appartamenti, ceduti ad un prezzo asseritamenteinferiore a quello di mercato. 1.2.La CTR respingeva l’appello del sig.

Gritti evidenziando che:

a) la scelta di privilegiare, in sede di accertamento, le quotazioni indicate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) piuttosto che le quotazioni risultanti da altre pubblicazioni era giustificata dalla concordanza dei prezzi ivi indicati con quelli praticati dallo stesso venditore ad Edilmont s.r.l., che non aveva interesse ad un acquisto a prezzo inferiore;

b) non erano state comprovate dal contribuente quelle circostanze che avevano giustificato la differenza di prezzo;

c) la questione concernente il vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento era inammissibile. 2.Avverso la sentenza di appello il sig. Gritti proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Franco Giovanni Gritti è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR fatto malgoverno delle norme che disciplinano il ragionamento presuntivo con riferimento alla ritenuta infedeltà dei corrispettivi dichiarati.

In particolare, il giudice di appello avrebbe erroneamente dato prevalenza ai corrispettivi di due delle otto vendite effettuate dal contribuente e non avrebbe preso in considerazione le ragioni giustificative dallo stesso addotte, che inducevano a ritenere l’insussistenza di una vendita sottocosto. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR fatto malgoverno delle norme che disciplinano l’onere della prova, in ragione dell’affidamento della CTR su di una indicazione di valore normale dall’insufficiente valore presuntivo. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio di non contestazione in relazione ai fatti dedotti dal contribuente per giustificare la differenza di prezzo delle vendite oggetto di accertamento e non contestati dall’Amministrazione finanziaria. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 116 cod. proc. civ. per non avere la CTR valutato le prove fornite dalla contribuente, peraltro relative a fatti non oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. 2.I quattro motivi, involgenti sotto distinti profili la medesima questione (la congruità del prezzo di vendita degli appartamenti oggetto di ripresa), possono essere unitariamente esaminati e vanno disattesi. 2.1.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per il quale «in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti» (così Cass.n. 9474 del 12/04/2017; conf.

Cass. n. 2155 del 25/01/2019; Cass.n. 24550 del 04/11/2020; Cass. n. 16957 del 16/06/2021). 2.2.Nel caso di specie, la CTR si è puntualmente uniformata al superiore principio di diritto in quanto ha chiarito che l’avviso di accertamento si fonda non solo sulle indicazioni derivanti dalle quotazioni OMI, ma anche su elementi fattuali ritenuti particolarmente significativi, quali le vendite effettuate in favore di Edilmont, società che non ha alcun interesse a dichiarare un prezzo diverso e inferiore a quello effettivamente corrisposto (il che giustifica di per sé l’opzione di considerare più attendibili dette alienazioni rispetto alle altre). 2.3.Le presunzioni poste a base dell’avviso di accertamento sono, dunque, sicuramente gravi precise e concordanti, così legittimando l’emissione dell’atto impositivo e l’inversione dell’onere della prova che, correttamente, è stato posto a carico del contribuente. 2.4.Le superiori considerazioni giustificano il rigetto dei primi due motivi di ricorso, i quali si rivelano altresì inammissibili nella parte in cui il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019;

Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass.n. 8315 del 05/04/2013). 2.5.La motivazione resa dalla sentenza impugnata resiste anche alle censure procedimentali poste con i motivi terzo e quarto. 2.5.1.In primo luogo, non possono ritenersi non contestati i fatti dedotti dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, posto che la contestazione è insita nel diverso percorso argomentativo sviluppato dall’Amministrazione finanziaria, che ha ritenuto il prezzo praticato dal sig. Gritti inferiore al valore normale.

Il che è sufficiente per ritenere infondato il terzo motivo di ricorso. 2.5.2.Secondariamente, e con riferimento al quarto motivo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del 01/03/2022;

Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). 2.5.3.Ne consegue che il vizio lamentato con il quarto motivo è inammissibile, perché, senza incorrere nelle sopra elencate violazioni, il giudice di appello ha correttamente provveduto ad individuare le fonti del proprio convincimento, a controllarne l'attendibilità e la concludenza e a scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.

Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1.Nulla per le spese in ragione della mancata difesa in giudizio di AE. 3.2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti pr