Ordinanza — n. 18151/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALOMBARDIA - SEZ.ST. BRESCIA n.5324/67/15 depositata il 07/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5324/67/15 del 07/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Immobiliare Cornolti s.r.l. (di seguito IC) avverso la sentenza n. 639/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007 e 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo veniva emesso in ragione di irregolarità emerse in sede di verifica di altra società, la Servizi Immobiliari Avanzati s.r.l., irregolarità riguardanti la cessione di un immobile. 1.2.La CTR accoglieva l’eccezione formulata da AE di inammissibilità dell’appello proposto da IC, evidenziando che la società contribuente si era limitata a contestare le questioni concernenti la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento e la mancata allegazione del PVC, questioni non affrontate dalla CTP, che aveva rigettato nel merito il ricorso della società contribuente, evidenziando che gli elementi indicati negli avvisi di accertamento erano di una gravità tale da far ritenere il comportamento dell’Ufficio e gli atti emessi pienamente legittimi. 2.Avverso la sentenza di appello IC proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 140 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18151/2025 — snciv · Corte di Cassazione: LOMBARDIA - SEZ.ST. BRESCIA n.5324/67/15 depositata il 07/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5324/67/15 del 07/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Immobiliare Cornolti s.r.l. (di seguito IC) avverso la sentenza n. 639/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007 e 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo veniva emesso in ragione di irregolarità emerse in sede di verifica di altra società, la Servizi Immobiliari Avanzati s.r.l., irregolarità riguardanti la cessione di un immobile. 1.2.La CTR accoglieva l’eccezione formulata da AE di inammissibilità dell’appello proposto da IC, evidenziando che la società contribuente si era limitata a contestare le questioni concernenti la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento e la mancata allegazione del PVC, questioni non affrontate dalla CTP, che aveva rigettato nel merito il ricorso della società contribuente, evidenziando che gli elementi indicati negli avvisi di accertamento erano di una gravità tale da far ritenere il comportamento dell’Ufficio e gli atti emessi pienamente legittimi. 2.Avverso la sentenza di appello IC proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13043/2016 R.G. proposto da IMMOBILIARE CORNOLTI SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO (MSSGPP66A13I441T), BONFANTI DOMENICO (BNFDNC67R02A794R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA - SEZ.ST. BRESCIA n.5324/67/15 depositata il 07/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5324/67/15 del 07/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Immobiliare Cornolti s.r.l. (di seguito IC) avverso la sentenza n. 639/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007 e 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo veniva emesso in ragione di irregolarità emerse in sede di verifica di altra società, la Servizi Immobiliari Avanzati s.r.l., irregolarità riguardanti la cessione di un immobile. 1.2.La CTR accoglieva l’eccezione formulata da AE di inammissibilità dell’appello proposto da IC, evidenziando che la società contribuente si era limitata a contestare le questioni concernenti la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento e la mancata allegazione del PVC, questioni non affrontate dalla CTP, che aveva rigettato nel merito il ricorso della società contribuente, evidenziando che gli elementi indicati negli avvisi di accertamento erano di una gravità tale da far ritenere il comportamento dell’Ufficio e gli atti emessi pienamente legittimi. 2.Avverso la sentenza di appello IC proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di IC è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce che l’appello della società contribuente è fondato su motivi specifici, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della notifica degli avvisi di accertamento in quanto irregolarmente avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. (deposito presso la Casa comunale di Bergamo in data 17/12/2012, ritiro da parte del contribuente in data 12/04/2013 senza previo invio della raccomandata informativa). 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta la mancata allegazione del processo verbale di contestazione, emesso nei confronti di Servizi Immobiliari Avanzati s.r.l., agli avvisi di accertamento. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia l’erronea trasformazione, da parte dell’Ufficio, di una plusvalenza in una sopravvenienza attiva, senza concessione della rateizzazione prevista dall’art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR). 2.I motivi, che possono essere cumulativamente esaminati, sono inammissibili, sia perché formulati senza indicare la natura della censura e l’indicazione delle disposizioni di legge asseritamente violate, sia perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.1.Come, infatti, indicato nella parte della presente ordinanza concernente i fatti di causa, la CTR ha affermato che il ricorso è inammissibile in quanto l’appello non avrebbe censurato il merito della decisione della CTP, rivolgendo le proprie censure a circostanze non affrontate dal giudice di primo grado. 2.2.Ancora una volta, la ricorrente censura la sentenza di appello senza tenere conto delle ragioni di diritto che hanno condotto al rigetto dell’appello, formulando motivi di impugnazione che nulla hanno a che fare con la decisione presa. 3.In conclusione, il ricorso è inammissibile. 3.1.Nulla per le spese in ragione della mancata formale costituzione in giudizio di AE a mezzo controricorso. 3.2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato pr