Ordinanza — n. 18149/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20085/2016 R.G. proposto da CASANOVA DI LUCIANI MOIRA C. SAS, domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, estinta in data 24/11/2011, già rappresentata e difes a dal defunto avvocato CORELLI GRAPPADELLI GIOVANNI (CRLGNN36L01E730D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di LUCIANI MOIRA, elettivamente domiciliata in RAVENNA, VIA G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18149/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 20085/2016 R.G. proposto da CASANOVA DI LUCIANI MOIRA C. SAS, domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, estinta in data 24/11/2011, già rappresentata e difes a dal defunto avvocato CORELLI GRAPPADELLI GIOVANNI (CRLGNN36L01E730D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di LUCIANI MOIRA, elettivamente domiciliata in RAVENNA, VIA G.
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20085/2016 R.G. proposto da CASANOVA DI LUCIANI MOIRA C. SAS, domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, estinta in data 24/11/2011, già rappresentata e difes a dal defunto avvocato CORELLI GRAPPADELLI GIOVANNI (CRLGNN36L01E730D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di LUCIANI MOIRA, elettivamente domiciliata in RAVENNA, VIA G.
RASPONI 16, presso gli avvocati MARCONE CLAUDIO (MRCCLD71M12G491L)e FREGOLA EMANUELE (FRGMNL78T08C352J), che la rappresentano e difendono -interveniente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 120/08/16 depositata il 25/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 120/08/16 del 25/01/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello propost o dall ’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello proposto dal socio accomandante di Casanova di Luciani Moira C. s.a.s. (di seguito Casanova s.a.s.), Claudia Casanova, avverso l e sentenz e n n . 70, 71 e 72 /0 1 /1 3 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi separatamente proposti dalla società contribuente (giudizio definito con sentenza della CTP n. 72/01/13) e da Claudia Casanova (giudizio definito con sentenza della CTP n. 71/01/13) avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006, riguardante Casanova s.a.s., nonché da Claudia Casanova (giudizio definito con sentenza della CTP n. 70/01/13) avverso un avviso di accertamento IRPEF relativo al medesimo anno d’imposta e riguardante il socio accomandante. 2.Avverso la sentenza di appello Casanova s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE resisteva con controricorso. 4.A seguito del decesso dell’avv.
Giovanni Corelli Grappadelli, difensore della società contribuente, la Cancelleria dava notizia della fissazione dell’adunanza camerale ai soci della società estinta, Claudia Casanova, Moira Luciani e Mauro Venturi. 5.Con comparsa depositata in data 16/06/2025 si costituiva in giudizio Moira Luciani, già socio della estinta Casanova s.a.s. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, come affermato in ricorso, Casanova s.a.s. è una società cancellata dal registro delle imprese in data 24/11/2011, ben prima dell’introduzione del presente procedimento. 1.1.Orbene, è noto che la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l’estinzione della medesima, con conseguente subentro dei soci alla società estinta ( ex multis , Cass.
S.U. n. 6070 del 12/03/2013) e che, a seguito dell’estinzione, il legale rappresentante della società, ormai cessato dalla carica, non può proporre ricorso per cassazione: sia perché non può invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (così Cass. n. 2444 del 31/01/2017; si vedano anche Cass. n. 1392 del 22/01/2020; Cass. n. 15177 del 22/07/2016). 1.2.Né, in ipotesi, è applicabile la previsione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto da detta disposizione «si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva» (Cass. n. 4536 del 21/02/2020;
Cass. n. 15648 del 24/07/2015; Cass. n. 6743 del 02/04/2015). 1.3.Nel caso di specie, la costituzione in giudizio di uno dei soci non sana l’originario difetto di rappresentanza in capo al legale rappresentante della società estinta, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione; ciò rende superfluo l’esame dei motivi proposti. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1.Sussistono giusti motivi, in ragione del rilievo solo ufficioso dell’inammissibilità del ricorso, per compensare tra le parti le spese del presente procedimento. 2.2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato