Tax authority appeal partially allowed; automatic audit requiring prior notice only when taxpayer declares debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's annulment of a tax assessment. The authority argued that prior notice was required because the automated audit corrected amounts declared by the taxpayer, whereas the taxpayer contended no such correction existed. The court ruled that while automatic audits generally do not require prior notice, they must do so when the audit results in a substantive correction of declared debt amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 bis del DPR n. 600 del 1973; Art. 5, comma 6 della legge n. 212 del 2000: An automatic tax audit does not require prior notice unless it involves a substantive correction of amounts declared by the taxpayer.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Aversente Isabella; -intimata - avverso la sentenza n. 4017/2020, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 29.6.2020, e pubblicata il 20.7.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. A seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate in relazione agli anni 2002 e 2003 (Modelli Unico e 770), eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 OGGETTO: Irpef, Iva ed Irap, 2002/3- Cartella esattoriale - Art. 36 bis, Dpr 600/1973 - Obbligo di comunicazione preventiva -Regime. e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Incaricato per la riscossione notificava ad Aversente Isabella la cartella di pagamento n. 298 2006 0023976 220, contestando il mancato versamento di oneri fiscali ai fini Irpef, Iva ed Irap.
2. La contribuente impugnava l’atto esattivo proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa e denunciava, tra l’altro, l’omessa notificazione di comunicazione preventiva (anche detta avviso bonario). La CTP accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale, ritenendo violato il disposto di cui all’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), che prevede il preventivo invito del contribuente a fornire chiarimenti e documentazione. Pertanto,annullava la cartella di pagamento.
3. L’Incaricato per la riscossione spiegava appello avverso la decisione adattata all’esito delprimo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, evocando in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, che si costituiva. La CTR riteneva che l’Amministrazione finanziaria avesse violato il disposto dell’art. 36 bisdel Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 6, comma 5 della legge n. 212 del 2000, non avendo preventivamente notificato l’avviso bonario, perché nella cartella esattoriale la pretesa tributaria non risulta limitata a quanto dichiarato dalla contribuente e non versato, ma risultano iscritti a ruolo anche importi diversi da quelli dichiarati. Rigettava, pertanto , l’appello e confermava la decisione dei giudici di primo grado.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Ha resistito mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La contribuenteè rimasta intimata. 4.1. Il processo era fissato per la trattazione all’udienza del 17.9.2024, ma doveva rilevarsi che non si era rinvenuta regolare notificazione del ricorso alla contribuente, ed occorreva pertanto disporre la rinnovazione dell’adempimento. L’Agenzia delle Entrate, preso atto della morte di Aversente Isabella, ha provveduto alla notificazione in favore degli eredi, ed è stato possibile fissare nuova udienza per la definizione del giudizio.
Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, perché la CTR ha erroneamente ritenuto necessaria la notificazione preventiva di un avviso bonario, mentre essa è dovuta solo ove ricorrano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione dei redditi.
2. La CTR osserva che “l’ufficio non si è limitato ad un controllo automatizzato della dichiarazione della contribuente dell’anno d’imposta 2002/03, ma ha proceduto alla rettifica degli importi a debito esposti in dichiarazione, iscrivendo a ruolo importi diversi da quelli dichiarati” (sent. CTR, p. IV), incorrendo nella violazione dell’art. 36 bisdel Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 5, comma 6, della legge n. 212 del 2000. 2.1. Chiarisce l’Amministrazione finanziaria che nella cartella di pagamento risultano riportati due ruoli.
Il primo n. 2006/300190 richiede l’Irpef dovuta per redditi soggetti a tassazione separata come rilevato dal Mod 770/2003 “prodotto dal sostituto d’imposta I.N.P.S.”. Il secondo, n. 2006/450066, “liquida l’Irap a saldo, l’Irpef e l’Iva, con sanzioni ed accessori, evidenziati nella dichiarazione Modello Unico 2004 (relativamente all’anno 2003), ma non versati”. (ric., p. 2). Pertanto, in relazione al secondo ruolo, la cartella di pagamento si limita a richiedere il pagamento degli importi di cui la stessa contribuente, nel redigere la sua dichiarazione dei redditi, aveva indicato di essere debitrice, ma che non aveva provveduto a versare.
L’accertamento discende dal mero controllo automatizzato e neppure risulta che la contribuente abbia contestato che sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. L’emissione e notificazione della cartella esattoriale risultano quindi legittimi, in relazione a questo ruolo. 2.2. Con riferimento al primo ruolo, però, la pretesa tributaria origina da documentazione trasmessa dal sostituto d’imposta Inps, atto estraneo alla dichiarazione, anche se in legittimo possesso dell’anagrafe tributaria, che importa però una rettifica sostanziale di quanto dichiarato dalla contribuente.
In questo caso l’Amministrazione finanziaria ha rettificato i dati riportati nella dichiarazione, giungendo a risultati diversi da quelli esposti nella medesima. Scrive la stessa ADE che l’invio della comunicazione è obbligatoria quando “emerga una maggiore imposta dovuta rispetto a quella risultante dalla dichiarazione” (ric., p. 8), ma si tratta proprio di quanto si è verificato nel caso di specie. Nonappare, quindi, in errore, in relazione a questo ruolo, la CTR quando scrive che l’ADE “ha proceduto alla rettifica degli importi a debito esposti in dichiarazione, iscrivendo a ruolo importi diversi da quelli dichiarati.
E invero, così facendo l’ufficio è incorso nella violazione dell’art. 36 bis del DPR 600/73” (sent. CTR, p. IV).
3. Il ricorso deve essere,pertanto, accolto nei limiti di ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo esame. P.Q.M La Corte accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione , il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a