Ordinanza — n. 18129/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pilotti Ermes e Tinelli Francesca , in proprio ed in qualità di ex soci della Emplast di Pilotti Ermes C. Snc, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Umberto Serra del Foro di Parma, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marco Beccia, alla piazza Farnese n. 101 in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2164/2016, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna il 14.7.2016, e pubblicata il 7.9.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18129/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con successive memorie i contribuenti hanno dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.dalla L. n. 136 del 2018, ed hanno prodotto documentazione anche relativa all’assolvimento degli oneri previsti. Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. I ricorrenti, infatti, hanno depositato istanza per la declaratoria di estinzione del processo, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.dalla L. n. 136 del 2018.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pilotti Ermes e Tinelli Francesca , in proprio ed in qualità di ex soci della Emplast di Pilotti Ermes C. Snc, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Umberto Serra del Foro di Parma, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marco Beccia, alla piazza Farnese n. 101 in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2164/2016, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna il 14.7.2016, e pubblicata il 7.9.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 2006 - Definizione agevolata - Art. 6, Dl n. 119/2018. Fatti di causa 1. L’Amministrazione finanziaria notificava a Pilotti Ermes ed a Tinelli Francesca gli avvisi di accertamento n. THL012T02672 (rivolto alla società), n. THL012T02673 e n. THL012T02674, aventi ad oggetto il tributo dell’Irpef, con riferimento all’anno 2006, contestando l’omessa dichiarazione di plusvalenza imponibile dipendente da cessione d’azienda del 26.11.2006.
2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, proponendo plurime censure, con cui sostene vano che la plusvalenza era stata erroneamente calcolata dall’Ente impositore, perché in occasione della cessione d’azienda fu conservata la proprietà superficiaria del suolo su cui insiste il chiosco ceduto. La CTP dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società estinta ed accoglieva i ricorsi dei contribuenti, annullando gli atti impositivi a loro indirizzati.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole adottata nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna. La CTR riteneva che con la cessione dell’azienda fosse stata in realtà trasferita anche la proprietà superficiaria, formalmente ceduta allo stesso acquirente con atto del 23.11.2006, da cui l’emergenza effettiva di una plusvalenza imponibile non dichiarata. In conseguenza riformava la decisione della CTP, e respingeva l’originario ricorso dei contribuenti.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione del giudice dell’appello, Ermes Pilotti e Francesca Tonelli, affidandosi a quattro motivi di ricorso. Ha resistitomediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
5. Con successive memorie i contribuenti hanno dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.dalla L. n. 136 del 2018, ed hanno prodotto documentazione anche relativa all’assolvimento degli oneri previsti. Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. I ricorrenti, infatti, hanno depositato istanza per la declaratoria di estinzione del processo, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.dalla L. n. 136 del 2018.
2. Le istanze sono state ricevute dall’Amministrazione finanziaria il 27.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, Registro Ufficiale. 0887267. 27/05/2019 –I (Pilotti), e prot. AGE.AGEV-ST1, Registro Ufficiale. 0887629. 27/05/2019 – I (Tinelli). La definizione agevolata prevede il pagamento rateale ed i contribuenti hanno prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella stessa data del 27.5.2019. In allegato a memoria del 20.3.2025, poi, hanno depositato anche prova del pagamento della seconda rata. 2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Il processo deve, pertanto , essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
4. Le spese del giudizio restano a carico delleparti che le ha nno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. P.Q.M La Corte dichi