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Decreto — n. 18123/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by automatic declaration of extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 18123/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a declaration by the lower court. The tax agency argued that the case was definitively resolved under the new legislative framework, while the taxpayer contended otherwise. The court ruled that the statutory provisions for automatic extinction applied, terminating the proceedings without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedure is automatically extinguished upon the transmission of the list of cases for extinction, unless parties request a hearing to continue.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation legislative reform procedural termination declaration of extinction associazioni di protezione ambientale tempestività tributaria imposta sulle società

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7703/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SAPNA SISTEMA AMBIENTE PROVINCIALE DI NAPOLI SPA rappresentata e difesa dall’Avv.to COPPOLA Paola avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG CAMPANIAn.9823 /25 /2018 depositata il 14 / 11 /20 18 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/06/2025 LaPresid