Tax appeal dismissed as process extinguished by agreed simplified settlement under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the parties had previously agreed to a simplified settlement procedure under the 2022 law. ECO Energy SRL challenged a Palermo municipal tax assessment, but the lower court found no objection to the settlement terms. Consequently, the court ruled the proceedings terminated with costs remaining on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 197 della legge n. 197/2022; When parties agree to a simplified tax dispute settlement, the process extinguishes unless a hearing is requested, leaving costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9114/2022 R.G. proposto da ECO ENERGY SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUCCOLERI MARIA contro COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAETTA ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 10989 /08 /2021 depositata il 13/12/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32del 28.04 .2023 con il quale si evince che il comune di Palermo ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/04/2025 LaPresiden