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Decreto — n. 18100/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18100/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18100/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 329/2024 proposto da: OVS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Alessandro Roderi; - ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Giuseppe Lepore; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n. 1781/15/2023, depositata il 23 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 26 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18100/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 329/2024 proposto da: OVS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Alessandro Roderi; - ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Giuseppe Lepore; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n. 1781/15/2023, depositata il 23 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 26 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'espropriazione spese di difesa rinuncia a pretese di salario sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 26 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 329/2024 proposto da: OVS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Alessandro Roderi; - ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Giuseppe Lepore; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n. 1781/15/2023, depositata il 23 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 26 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e