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Decreto — n. 18094/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18094/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18094/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 1387/2024 proposto da: COSTA CROCIERE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manzitti; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 400/3/2023, depositata il 29 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 3 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18094/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 1387/2024 proposto da: COSTA CROCIERE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manzitti; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 400/3/2023, depositata il 29 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 3 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario azione di contestazione desistenza dall'azione impugnazione di decisioni amministrative ritiro della domanda opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 3 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 1387/2024 proposto da: COSTA CROCIERE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manzitti; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 400/3/2023, depositata il 29 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 3 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a