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Decreto — n. 18087/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as client voluntarily adopted simplified settlement scheme.

Numero d'incarto Decreto — n. 18087/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinct because the appellant voluntarily adopted the simplified settlement scheme for vehicle scrappage. The appellant, Roberto Rastelli, had previously filed a challenge against a regional tax commission decision but later renounced the lawsuit to join the expedited resolution process. Consequently, the court ordered the cancellation of the proceedings and the mutual offsetting of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party voluntarily adopts a simplified settlement scheme, the court declares the appeal extinct and offsets litigation costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal simplified settlement scheme tax litigation extinction mutual offset of costs scrappage incentive program procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 30 luglio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 30 luglio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 21873/2019 proposto da: RASTELLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Letizia Esposito; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 44/01/2019, depositata il 14 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 30 luglio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a