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Ordinanza — n. 18045/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court for awarding litigation costs below statutory minimums without justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18045/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Antonio Girardi's appeal against the Lazio Regional Tax Court's decision to award litigation costs below statutory minimums. The taxpayer argued the tax authority was entirely victorious yet received a forfeited cost award of €3,000 without analytical reasoning. The court ruled that judges must adhere to mandatory minimums set by D.M. 55/2014 and cannot issue such low awards without justification, thus quashing the lower court's judgment and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; D.M. 55/2014: Where litigation costs are liquidated according to the decree's parameters, judges are prohibited from awarding amounts below the mandatory minimums established therein.

Parole chiave

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litigation costs minimums tax court procedure mandatory statutory limits forfeited cost award judicial reasoning requirement remand for new trial taxpayer appeal compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, nn. 3 and 4, Code of Civil Procedure
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Art. 88, 91, 92, second paragraph, 32, second paragraph, n. 4, Code of Civil Procedure
Art. 2233, second paragraph, Civil Code
civ., dell’art. 2233, secondo comma, cod.
Art. 13, D.L. n. 132/2014
civ., in relazione all’art. 13 del Dl n.
D.M. n. 55/2014
Art. 3, 24, 25, 97, 102, 104, 111 of the Constitution
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Art. 21 and 47 of the TFEU
Art. 6, 13 and 14 of the ECHR
Art. 117 of the Constitution
6, 13 e 14 CEDU, parametrati con l’art. 117 della Costituzione, ovvero per difetto della motivazione, avendo la CTR liquidato un importo per le spese di lite inferiore ai minimi tariffari, senza neppure illustrare le ragioni di una simile valutazione.
art. 117 della Costituzione
6, 13 e 14 CEDU, parametrati con l’art. 117 della Costituzione, ovvero per difetto della motivazione, avendo la CTR liquidato un importo per le spese di lite inferiore ai minimi tariffari, senza neppure illustrare le ragioni di una simile valutazione.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Antonio Girardi, rappresentato e difeso dall’Avv. Agnese Condorelli, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 4978, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 28.10.2021, e pubblicata il 5.11.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Antonio Girardi impugnava estratto di ruolo riportante plurime pretese tributarie, per complessivi Euro 21.654,00 (sent. CTR, p. II), innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La CTP accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite. GGETTO : Irpef 2014 - Spese di lite - Liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.

2. Il contribuente proponeva appello principale, lamentando l’ingiustificata compensazione delle spese di lite. Proponeva appello incidentale Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando la decisione della CTP nel merito. La CTR dichiarava di accogliere il ricorso principale, e provvedeva a liquidare le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di merito del giudizio, mentre rigettava l’appello incidentale proposto dall'Incaricato per la riscossione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92, secondo comma, 32, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 13 del Dl n. 132 del 2014, del Dm n. 55 del 2014, come mod., degli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104, e 111 della Costituzione, nonché degli artt. 21 e 47 della CDFUE, degli artt. 6, 13 e 14 CEDU, parametrati con l’art. 117 della Costituzione, ovvero per difetto della motivazione, avendo la CTR liquidato un importo per le spese di lite inferiore ai minimi tariffari, senza neppure illustrare le ragioni di una simile valutazione.

2. La contestazione proposta dal ricorrente commistiona profili di impugnazione eterogenei, ma la questione proposta risulta chiaramente definita, ed è per questo che il ricorso può ritenersi ammissibile. 2.1. La CTR ha ritenuto fondata l’impugnazione proposta dal contribuente in materia di spese di lite, non essendo state invocate dalla CTP, né potendo ritenersi sussistenti, le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificarne la compensazione quando una parte sia interamente vincitrice. Quindi il giudice del gravame si è limitato a deliberare, procedendo ad una liquidazione forfettaria ed onnicomprensiva per i due gradi del giudizio, senza distinzione di fasi, “deve disporsi la condanna dell’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo” (sent.

CTR, p. II). Nel dispositivo, quindi, si legge: “condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 da distrarsi … (sent. CTR, p. III). 2.2. Nel suo ampio argomentare il contribuente rileva che la CTR ha proceduto ad una liquidazione forfetaria e non analitica, riconoscendo peraltro un importo delle spese di lite ampiamente inferiore ai minimi tariffari, superiori ai 4.00,00 Euro per il primo grado ed ai 6.000,00 per il secondo, senza fornire alcuna motivazione della valutazione operata. 2.3.

In materia questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012”, Cass. sez. II, 26.6.2024, n. 17613 (conf.

Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023). Non si è attenuta a questi criteri la CTR nel presente giudizio, ed il ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto da Antonio Girardi , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a re