Ordinanza Interlocutoria — n. 18002/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAoggetto di controversia sono i sei avvisi di accertamento in atti con cui il Comune di San Martino Buon Albergo liquidava l’IMU per l’anno di imposta 2016 in relazione a terreni di cui i ricorrenti erano comproprietari e su cui rivendicano l’esenzione dal pagamento dell’imposta per essere i beni posseduti e condotti dai contribuenti quali coltivatori diretti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 18002/2025 — snciv · Corte di Cassazione: oggetto di controversia sono i sei avvisi di accertamento in atti con cui il Comune di San Martino Buon Albergo liquidava l’IMU per l’anno di imposta 2016 in relazione a terreni di cui i ricorrenti erano comproprietari e su cui rivendicano l’esenzione dal pagamento dell’imposta per essere i beni posseduti e condotti dai contribuenti quali coltivatori diretti;
Parole chiave
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NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13595/2022 del ruolo generale, proposto DA POLI GIOVANNA (codice fiscale PLO GNN 55A44 H924 F), MIGLIORINI BRUNO (codice fiscale MGL BRN 62C17 E349 W), MIGLIORINI URBANO (codice fiscale MGL RBN 45H01 M172 J), MIGLIORINI GIORGIO (codice fiscale MGL GRG 50S03 M172 A), SOCIETÀ AGRICOLA MIGLIORINI DI MIGLIORINI SEBASTIANO ED ELISA S.S., nella persona del socio e legale rappresentante Migliorini Sebastiano (codice fiscale 04441440239), POLI CHIARA (codice fiscale PLO CHR 63E52 L781 E), rappresentati e difesi, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.
Luca Mignolli (codice fiscale MGN LCU 71E14 F861 R). - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 13595/2022 il COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Numero sezionale 3135/2025Numero di raccolta generale 18002/2025(codice fiscale 00333790236). Data pubblicazione 02/07/2025 - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1442/2/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 26 novembre 2021, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 30 aprile 2025. CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia sono i sei avvisi di accertamento in atti con cui il Comune di San Martino Buon Albergo liquidava l’IMU per l’anno di imposta 2016 in relazione a terreni di cui i ricorrenti erano comproprietari e su cui rivendicano l’esenzione dal pagamento dell’imposta per essere i beni posseduti e condotti dai contribuenti quali coltivatori diretti;
2. la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dagli istanti, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l’esenzione predicasse la necessità della dichiarazione – nella specie mancante - volta a rappresentare le ragioni dell’agevolazione con indicazione dei terreni interessati siccome basata su un dato fattuale (la conduzione diretta del terreno) noto al solo contribuente e non anche al Comune e, comunque, di natura variabile;
3. avverso tale pronuncia i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 24 maggio 2022, formulando due motivi d’impugnazione;
4. il Comune di San Martino Buon Albergo è restato intimato; RILEVATO CHE:F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 13595/2022 1. con il primo motivo di ricorso i contribuenti hanno dedotto, in Numero sezionale 3135/2025Numero di raccolta generale 18002/2025 relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione Data pubblicazione 02/07/2025 dell’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, reputando erronea la valutazione del Giudice regionale in ragione del fatto che la suddetta normativa non prevede, per i terreni direttamente coltivati (e diversamente dall’ipotesi di comodato degli stessi a favore di parenti in linea retta entro il primo grado), alcun obbligo dichiarativo a pena di decadenza per beneficiare dell’agevolazione;
2. con la seconda doglianza gli istanti hanno lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione degli artt. 13, comma 12-ter d.l. n. 201/2011, del d.m. 30 dicembre 2012 e della risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate per aver non considerato (il Comune ed il primo Giudice) che le condizioni agevolative erano note all’ente impositore, avendo i contribuenti goduto per gli anni pregressi della riduzione dell’imposta ICI;
3. questa Corte con ordinanza n. 6177/2025, nel dar conto «[…] dell’evoluzione giurisprudenziale sull’“attenuazione” dell’obbligo dichiarativo con riferimento atti o fatti già noti aliunde agli organi o agli uffici dell’amministrazione comunale», ha rimesso in pubblica udienza la questione concernente l’indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.;
4. anche nella presente controversia ricorre, sia pure in altra fattispecie, la rilevanza decisoria della predetta questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo per conseguire F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 13595/2022 Numero sezionale 3135/2025 l’esenzione dell’imposta da parte del possessore di terreno agricolo Numero di raccolta generale 18002/2025Data pubblicazione 02/07/2025 che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, tema questo che assume un’indubbia valenza nomofilattica, tale da giustificare il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio