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Ordinanza — n. 17999/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax appeal extinguished due to plaintiff's explicit withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17999/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the plaintiff's explicit withdrawal of the lawsuit. Altopiano Servizi S.R.L. had filed an appeal against a regional tax commission decision regarding local property taxes and a specific tax exemption for a water reservoir. The court accepted the withdrawal, which was formally accepted by the opposing parties, and dismissed the case under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A tax appeal is extinguished when the appellant explicitly withdraws the lawsuit, and the court cannot extend this measure to other typical cases of inadmissibility or non-procedurability.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal withdrawal extinguishment of proceedings local property tax tax exemption dispute Code of Civil Procedure administrative litigation plaintiff withdrawal cessazione dell'esercizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
alla luce di quanto precede, il giudizio vada dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 390 c.p
alla luce di quanto precede, il giudizio vada dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 471/2019 del ruolo generale, proposto DA ETRA S.P.A. - Società Benefit – (codice fiscale 03278040245), già ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore - quale società incorporante della Altopiano Servizi S.R.L, rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. Umberto Santi (codice fiscale SNT MRT 61P04 G478 R). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale Numero sezionale 3370/2025Numero di raccolta generale 17999/2025 80224030587) Data pubblicazione 02/07/2025 NONCHÉ il COMUNE DI LUSIANA CONCO (codice fiscale 04203480241), in persona del Sindaco pro tempore - istituito con Legge Regionale del Veneto n. 11 del 18 febbraio 2019, derivante dalla fusione dei comuni di Lusiana e di Conco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal segretario comunale, dr. Giuseppe Zanon, in data 7 febbraio 2019 ed autorizzato a tal fine con la delibera di Giunta comunale del Comune di Conco del 6 febbraio 2019 n. 13, dall’avv.

Ruggero Mollo (codice fiscale MLL RGR 70L19 D810 T). - CONTRORICORRENTI - per la cassazione della sentenza n. 1020/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 26 settembre 2018, notificata il 18 ottobre 2019. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal Consigliere Ugo Candia. CONSIDERATO CHE:

1. oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento indicati in atti, con cui il Comune di Conco aveva contestato alla Altopiano Servizi S.R.L. il mancato versamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009/2011 in relazione al serbatoio idrico, censito in categoria catastale D/1 ed in possesso della ricorrente (società partecipata da tutti Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale) per la gestione dell’impianto, delle reti e del servizio idrico integrato; la contestazione riguardava la suddetta classificazione catastale F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 ed il mancato riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, Numero sezionale 3370/2025Numero di raccolta generale 17999/2025 comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992; Data pubblicazione 02/07/2025 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 914/2015 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della società;

3. con ricorso notificato alle suindicate controparti, Altopiano Servizi S.R.L. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione;

4. il Comune di Conco e l’Agenzia delle Entrate resistevano con controricorsi rispettivamente notificati l’11 febbraio 2019 ed il 23 gennaio 2019;

5. con nota, depositata sia dalla ricorrente in data 25 settembre 2024, sia dal Comune in data 24 aprile 2024, la contribuente ha espressamente rinunciato al ricorso;

6. tale rinuncia è stata accetta dal Comune e dall’Agenzia delle Entrate, con debita sottoscrizione delle parti e dei difensori; RITENUTO CHE:

1. alla luce di quanto precede, il giudizio vada dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;

2. le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate come da richiesta;

3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 Numero sezionale 3370/2025 eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni Numero di raccolta generale 17999/2025Data pubblicazione 02/07/2025 estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo. Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticip