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Ordinanza Interlocutoria — n. 17996/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders remittal to merge two related tax appeal cases for joint hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17996/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Consorzio's appeal against the Second Instance Tax Court's rejection of their case. The Consorzio argued that the lower court erred in applying specific tax regulations regarding contribution recovery and burden of proof. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new role to be heard jointly with a related proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; The Court of Cassation may order the remittal of a case to a new role to ensure the joint hearing of related proceedings for the assurance of judicial homogeneity.

Parole chiave

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remittal to new role joint hearing of proceedings judicial homogeneity tax contribution recovery burden of proof allocation consorzio diritto di ricorso delle associazioni stima nel raggruppamento terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
con il primomotivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 21 R.D. n. 215/1933
3), c.p.c., violazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 e del D.Lgs.
D.Lgs. n. 179/2009
215/1933 e del D.Lgs. n. 179/2009 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’intervenuta abrogazione dell’art.
Art. 2697 c.c.
3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. avendo i Giudici d’appello affermato che la mera impugnazione del piano di classifica comporti il superamento della presunzione circa il beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, spostando l’onere della prova in capo al Consorzio; 1.3.
Art. 115 c.p.c.
3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2697 c.c
3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 7989-2023proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI – NAVIGLIO – ADDA SERIO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so dagli Avvocati ANTONIO DI VITA e GIOVANNI CORBYONS giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro SOCIETÀ AGRICOLA ASTI S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa d a ll’ Avvocat o ENRICO ALDO LEOPOLDO ASTI giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso lasentenza n. 3745/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA,depositata il 3 / 10 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 9 /5/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe,respingeva l'appello del Consorzio Di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio (di seguito il Consorzio) avverso la pronuncia n. 173 /20 1 8 della Commissione t ributaria p rovinciale di Cremonacon cui era stato accolto il ricorso della Società Agricola Asti s.s. (di seguito la Società) avverso avviso di pagamento emess o da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione, su delega del Consorzio Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio avente ad oggetto la richiesta di quota consortile relativa all’anno 2017 e inerenti terreni di proprietà della ricorrente, ubicati nel distretto operativo Adda Serio del Consorzio; avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; la Società resistecon controricorso;

Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primomotivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 e del D.Lgs. n. 179/2009 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’intervenuta abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 a far tempo dal 16 dicembre 2010con conseguente insussistenza del potere di recuperare i contributi consortili mediante il meccanismo dell’iscrizione a ruolo nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria avevaagito; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. avendo i Giudici d’appello affermato che la mera impugnazione del piano di classifica comporti il superamento della presunzione circa il beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, spostando l’onere della prova in capo al Consorzio; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. avendo la Corte territoriale affermato che i terreni della Società non avevanoricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento e che il Consorzio non avevaofferto elementi utili a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione, lamentandoal contrario il Consorzio che , seppure non onerato, aveva dimostrato la sussistenza di tale beneficio; 2.1. la ricorrente ha formulato istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al nr. R.G. 7975/2023 , in attesa di fissazione di udienza,avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la cartella di pagamento relativa all’avviso di liquidazione, impugnato nella presente sede; 2.2. al fine di assicurare omogeneità del giudizio relativa a i due att i impugnati è opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto con il nr. RG. 7975/2023 P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire l’eventuale riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto al nr. R.G. 7975/2023.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità