Decreto — n. 17963/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28528/2020 R.G. proposto da : TRE ESSE ITALIA SRL,rappresentata e difes a d a ll’avvocato GUIDOTTI STEFANO e dall’avvocato CICERCHIA RENATO contro SOCIETA’ VALLE PILELLA SRL,rappresentata e difesa dagli avvocati PISTIS ELISABETTA e CERCHI ELENA nonché contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIOintimato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.354/05/2020 depositata il 21/01/2020 pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Ascoli Piceno ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 17963/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28528/2020 R.G. proposto da : TRE ESSE ITALIA SRL,rappresentata e difes a d a ll’avvocato GUIDOTTI STEFANO e dall’avvocato CICERCHIA RENATO contro SOCIETA’ VALLE PILELLA SRL,rappresentata e difesa dagli avvocati PISTIS ELISABETTA e CERCHI ELENA nonché contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIOintimato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.354/05/2020 depositata il 21/01/2020 pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Ascoli Piceno ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Dichiara estinto il processo. Roma, il 19/05/2025 La P