Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to procedural filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a procedural filing by the tax authority. The lower court ruled that the lawsuit terminated because the tax agency submitted a document confirming the regular conclusion of the case under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares a civil procedure extinct when the opposing party submits a document proving the regular conclusion of the case, thereby terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21351/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LEDIBERG SPA, rappresentata e difesa dall’ avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, unitamente agli avvocati BIANCATO PIETRO ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.63/23/2018 depositata il 08/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 17/06/2025 LaPresiden