Italian tax court declares process extinguished due to settlement agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished following a settlement agreement reached between the taxpayer and the Revenue Agency. The parties successfully defined the tax disputes under specific provisions of Law 197/2022, evidenced by the deposit of documents and payment receipts. Consequently, the court ruled that no further proceedings are necessary, leaving the burden of costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 213-218, 197/2022; Art. 198, 197/2022: A tax dispute process is extinguished when parties reach a settlement agreement defining the controversy and fulfilling payment obligations, terminating the litigation without a formal judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4061/2017 R.G. proposto da GRECO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato SICILIANO DOMENICO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 2560 /03/2016 depositata il 29/06/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto l’accordo transattivo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, con il quale si evince la definizione delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 1, commi 213-218, legge n. 197/2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata con relativa quietanza di pagamento degli importi dovuti e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della legge n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/06/2025 LaPresident