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Ordinanza — n. 17953/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares appeal inadmissible due to lack of formal renunciation act under D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17953/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to deposit a formal procedural act of renunciation required by D.L. 193/2016. Although the taxpayer requested the extinction of the proceedings based on a simplified definition module, the Court ruled this merely an engagement to renounce rather than a definitive act. Consequently, the court held that without the specific formal act, the claim of extinguished subject matter cannot establish the necessary lack of interest to dismiss the appeal.

Regesto Legislator

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D.L. n. 193/2016; D.L. n. 193/2016: A simplified definition module constitutes only an engagement to renounce and does not equate to a definitive renunciation; therefore, a formal procedural act of renunciation referencing the Rottamazione IV module is strictly required to effectuate the extinction of the proceedings and establish the lack of interest for inadmissibility.

Parole chiave

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D.L. 193/2016 procedural renunciation extinction of proceedings lack of interest inadmissibility tax appeal formal act requirement condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 193/2016
Altresì questa suprema Corte di legittimità, intervenendo sulla procedura clemenziale di cui al d.l. n. 193/2016, con recente ordinanza n.
art. 6 D.L. n. 193/2016
Rilevato che: con memoria la parte contribuente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando aver definito la controversia ai sensi art. 6 d.l. n. 193/2016.

Giurisprudenza citata

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Cass. T, n. 15722/2023
Cass. III, n. 30640/2024
Cass. III, n. 30640/2024).
Cass. n. 24479/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17897/2017 R.G. proposto da TROTTA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI, 4, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO (VGLLSN63D24H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato BENINCASA FABIO (BNNFBA66M07F839M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 58/2017 depositata il 10/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. Rilevato che: con memoria la parte contribuente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando aver definito la controversia ai sensi art. 6 d.l. n. 193/2016. Considerato che: per questa Suprema Corte di legittimità non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di definizione agevolata, costituendo esso effettivamente solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia (Cass.

T, n. 15722/2023), né equivalente può ritenersi la domanda di dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere. Perché sia concretizzata la prescritta rinuncia, la parte interessata deve depositare un atto processuale di rinuncia che richiama il modulo per la Rottamazione IV. In caso di mancato deposito di tale atto processuale non si potrà avere l’effettiva rinuncia al ricorso, né la dichiarazione di estinzione del giudizio. Altresì questa suprema Corte di legittimità, intervenendo sulla procedura clemenziale di cui al d.l. n. 193/2016, con recente ordinanza n. 24479/2024 depositata il 12 settembre 2024, ha dichiarato che l’estinzione del giudizio, in presenza di definizione agevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l’integrale pagamento delle rate.

Non di meno, l’istanza di cessazione della materia del contendere, anche qualora irrituale, può valere come dimostrazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che ne produce l’inammissibilità (cfr. Cass. III, n. 30640/2024). Pertanto, pronunciando sul ricorso, ne va dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della procedura clemenziale che sottende la sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, ne dichiara l’inammissibilità sopravvenuta.

Spese del giudizio di l