Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17952/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal citing vehicle scrappage scheme benefits and waiver of costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17952/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against a tax registration duty judgment extinguished following the appellant's voluntary withdrawal. The appellant, Laura Del Fante, requested the process termination citing the intervention of the vehicle scrappage scheme (rottamazione) and the resulting waiver of litigation costs. The court granted this request, noting that the specific statutory provision requiring additional unified contribution payments does not apply to cases of withdrawal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a cassation appeal is withdrawn by the appellant, the obligation to pay the additional unified contribution does not apply as the measure is strictly interpreted and excludes withdrawal scenarios.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal unified contribution waiver vehicle scrappage scheme tax registration duty litigation costs compensation condono delle spese procedurali abbandono del procedimento declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIACOMO MARIA STALLA Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere MAURA NARDIN Consigliere FABIO DI PISA Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO Ud.08/04/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 213/2022 R.G. proposto da: DAL FANTE LAURA, rappresentata e difesa dall'avvocato RIGHI ALBERTO (RGHLRT69L29B157N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 1244/2021 depositata il 13/10/2021. Numero registro generale 213/2022 Numero sezionale 2502/2025 Numero di raccolta generale 17952/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Laura Del Fante ha proposto ,sulla base di un unico motivo, ricorso per la cassazione della sentenza n. 1244/5/2021, pronunciata in data 6/10/2021 dalla CTR Veneto.

2. L’ufficio ha resistito con controricorso.

3. Parte ricorrente, con memoria in atti, ha dichiarato di rinunciare al giudizio chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rottamazione, con compensazione delle spese di lite. RAGIONE DELLA DECISIONE 1. Osserva il Collegio che poiché la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunziare al ricorso in ragione della intervenuta definizione agevolata, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della natura della pronunzia definitoria.

2. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 8 aprile 2025 . Numero registro generale 213/2022 Numero sezionale 2502/2025 Numero di raccolta generale 17952/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Il Presidente Giacomo Maria Stalla Numero registro generale 213/2022 Numero sezionale 2502/2025 Numero di raccolta generale 17952/2025 Data pubblicazione 02/07/2025