Cassation Court dismisses appeal as lower court correctly declared process extinct due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by I.L.C.O. S.R.L. against a lower court judgment declaring the civil process extinct. The lower court found that the procedural timeline for declaring the extinction of litigation judgments had expired, resulting in the automatic termination of the case. Consequently, the court ruled that the process was legally extinguished and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When the statutory period for declaring the extinction of litigation judgments expires without a request to fix a hearing, the process is automatically extinguished, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5699/2023 R.G. proposto da : I.L.C.O. S.R.L. – INDUSTRIA LAVORAZIONI CARNI OVINE, rappresentata e difesadall’avvocato TINELLI GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L A ZIO n. 3297/ 16/ 2022 depositata il 14/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/06/2025 La Presidente