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Decreto — n. 17932/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 17932/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Mariano Di Nezza, challenged a second-instance tax judgment against the Italian Revenue Agency but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal under Art. 380-bis c.p.c. constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit waiver of appeal Italian Civil Procedure Code litigation costs award correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17641/2024 R.G. proposto da: DI NEZZA MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO (MRLMSM64M02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- DI NEZZA MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO (MRLMSM64M02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- DI NEZZA MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MASSIMO (MRLMSM64M02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 17641/2024 Numero sezionale 1939/2025 Numero di raccolta generale 17932/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE n.24/2024 depositata il 25/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26/06/2025 Numero registro generale 17641/2024 Numero sezionale 1939/2025 Numero di raccolta generale 17932/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 17641/2024 Numero sezionale 1939/2025 Numero di raccolta generale 17932/2025 Data pubblicazione 02/07/2025