Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing confirming case conclusion under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the lower court confirmed the case's conclusion via a specific procedural listing. The plaintiff argued for time reductions, while the defendant's submission documented the regular definition of the dispute under Article 1 of Law No. 197/2022. The court ruled that the process ended automatically upon this listing, leaving no grounds for further review or intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The procedural listing of a case in the designated register constitutes definitive extinction of the litigation, barring further judicial intervention unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5648/2023 R.G. proposto da : I.L.C.O. S.R.L. – INDUSTRIA LAVORAZIONI CARNI OVINE, rappresentata e difesa dall’avvocato TINELLI GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L A ZIO n. 3296/ 16/ 2022 depositata il 14/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/06/2025 La Presidente