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Decreto — n. 17921/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when appellant voluntarily withdraws the lawsuit before final judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 17921/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cherubino SRL against the Tax Agency extinguished due to the appellant's voluntary withdrawal. The procedural outcome resulted in the dismissal of the case without a merits analysis, as the plaintiff formally renounced the litigation. Consequently, the court ordered that litigation costs remain on the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case and allocation of costs to the advancing parties.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings allocation of litigation costs dismissal without merits Cassation procedure contenzioso tributario arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 16820/2024 proposto da: CHERUBINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenicantonio Silipo; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana n. 625/6/2024, depositata il 15 maggio 2024 e notificata il 31 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 28 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 16820/2024 Numero sezionale 1929/2025 Numero di raccolta generale 17921/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0