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Decreto — n. 17920/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declares proceedings extinct without cost ruling.

Numero d'incarto Decreto — n. 17920/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal extinct following the plaintiffs' formal withdrawal of their request. The lower court had previously ruled on the tax decree, but the appellants voluntarily abandoned their litigation strategy before the final judgment. Consequently, the court issued a decree stating no further proceedings are necessary and no costs are to be adjudicated.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the litigation without requiring a ruling on costs or merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax decree Cassation appeal no costs ruling crescita in giudicato della tassazione contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 24 giugno 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 24 giugno 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 272/2025 proposto da: ALESSANDRA CROCIANI e DAMIANO QUILICI, rappresentati e difesi dall’avv. Lucia Concetti; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana n. 667/1/2024, depositata il 21 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 24 giugno 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e