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Ordinanza Interlocutoria — n. 17915/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on necessary joinder of partners in direct tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17915/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal by ordering a remand to a new hearing role for public session. The appellant, a partner in a sole proprietorship, challenged a tax assessment regarding inventory valuation under simplified accounting rules. The court ruled that the necessary joinder of all partners was not properly established, requiring a public hearing to resolve the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 18 d.P.R. 29/09/1973 n. 600: When a partner sues on behalf of a sole proprietorship regarding direct taxes, the court must verify necessary joinder of all partners before proceeding, often necessitating a remand for public hearing.

Parole chiave

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necessary joinder of parties sole proprietorship litigation direct tax assessment inventory valuation rules remand for public hearing simplified accounting regime tax appeal procedure obbligo di tenere la contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ritenuto che:
Art. 18 d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 18 d.P.R.
art. 18 d.P.R. 29/09
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 18 d.P.R. 29/09/1973, n.
art. 378 c.p
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815
Si pone quindi la questione del litisconsorzio necessario (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815) da esaminare anche in relazione alla graduazione dell’ordine delle questioni da trattare.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19886/2024 R.G. proposto da : RANDAZZO NICOLA, in qualità di socio della SEVEN CAFFÈ s.n.c. elettivamente domiciliato in BIANCAVILLA VIA VITTORIO EMANUELE 501, presso lo studio dell’avvocato DI BELLA MASSIMO MAURIZIO (DBLMSM68P13A841B) che lo rappresenta e difende (massimomaurizio.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.978/2024 depositata i l 06/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere RAFFAELLA BROGI. Rilevato che:

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 978/2024 depositata in data 06/02/2024, ha rigettato l’appello proposto dal sig. Nicola Randazzo contro la sentenza n. 5773/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004.

2. La CGT2 ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di motivazione e, in ogni caso, ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso riproposti come motivi d’appello, considerata la legittimità del metodo di accertamento induttivo cui aveva fatto ricorso l’amministrazione finanziaria, alla luce dell’inattendibilità del valore delle rimanenze di magazzino indicato dal contribuente, non supportato da idonea documentazione analitica. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 18 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi a indicare quello globale. 2.1. Ad avviso della CGT2, pertanto, in tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze, l’Agenzia delle Entrate può procedere all’accertamento di tipo induttivo.

3. Contro la sentenza della CGT2 il sig. Randazzo ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ritenuto che:

1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorrente agisce in qualità di socio di una s.n.c., per questioni afferenti alle imposte dirette. 1.1. Si pone quindi la questione del litisconsorzio necessario (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815) da esaminare anche in relazione alla graduazione dell’ordine delle questioni da trattare.

2. Il collegio ritiene, quindi, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, al fine diconsentirne la trattazione in pubblica udienza. Così deciso all’esito della camera di consiglio del 12/