Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, SerraValve Gianluca, had not responded to the lower court's proposal for judgment termination, while the tax authority argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the automatic abandonment of the appeal and the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17031/2024 R.G. proposto da: SERRAVALLE GIANLUCA, elettivamente domiciliato in COSENZA PIAZZA GULLO N.6 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MARADEI VINCENZO (MRDVCN63T09F735Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1118/2024 depositata il 15/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 17031/2024 Numero sezionale 1924/2025 Numero di raccolta generale 17914/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26/06/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 17031/2024 Numero sezionale 1924/2025 Numero di raccolta generale 17914/2025 Data pubblicazione 02/07/2025