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Decreto — n. 17897/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17897/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17897/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 6157/2023 proposto da: ESA-COM S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giovanni Alduino Ventimiglia e Fabrizio Bertolini; - ricorrente- contro BONFERRARO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Trombetta; -controricorrente- e COMUNE DI SORGA’, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 960/02/2022, depositata il 18 agosto 2022. Visto l’atto depositato il 30 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17897/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 6157/2023 proposto da: ESA-COM S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giovanni Alduino Ventimiglia e Fabrizio Bertolini; - ricorrente- contro BONFERRARO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Trombetta; -controricorrente- e COMUNE DI SORGA’, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 960/02/2022, depositata il 18 agosto 2022. Visto l’atto depositato il 30 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario contenzioso commerciale lite in materia di tariffa opposizione al precetto esecutivo spese di difesa credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 30 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 6157/2023 proposto da: ESA-COM S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giovanni Alduino Ventimiglia e Fabrizio Bertolini; - ricorrente- contro BONFERRARO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Trombetta; -controricorrente- e COMUNE DI SORGA’, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 960/02/2022, depositata il 18 agosto 2022. Visto l’atto depositato il 30 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c