Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17886/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 17886/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Stanley Bet Malta Limited, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction non-compliance deadline procedural default art 380-bis cpc judicial proposal response condono delle spese procedurali liquidazione degli onorari difensivi spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
del LAZIO n.2389/2022 depositata il 27/05/2022 Numero registro generale 30516/2022 Numero sezionale 1913/2025 Numero di raccolta generale 17886/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
del LAZIO n.2389/2022 depositata il 27/05/2022 Numero registro generale 30516/2022 Numero sezionale 1913/2025 Numero di raccolta generale 17886/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30516/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X), AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W), JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n.2389/2022 depositata il 27/05/2022 Numero registro generale 30516/2022 Numero sezionale 1913/2025 Numero di raccolta generale 17886/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26/06/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 30516/2022 Numero sezionale 1913/2025 Numero di raccolta generale 17886/2025 Data pubblicazione 02/07/2025