Ordinanza Interlocutoria — n. 17878/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16406/2019 R.G. proposto da: MERAK s.r.l. unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore assistita, giusta procura speciale in atti dal prof. avv. Giuseppe Tinelli (PEC: giuseppetinelli@ordineavvocatiroma.org ), dal prof. avv. Vito Mormando (PEC: mormando.vito@legalmail.it) e dall’avv. Maurizio De Lorenzi (PEC: avvocatomauriziodelorenzi@legalmail.it) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Oggetto: rinvio a nuovo ruolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 17878/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 16406/2019 R.G. proposto da: MERAK s.r.l. unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore assistita, giusta procura speciale in atti dal prof. avv. Giuseppe Tinelli (PEC: giuseppetinelli@ordineavvocatiroma.org ), dal prof. avv. Vito Mormando (PEC: mormando.vito@legalmail.it) e dall’avv. Maurizio De Lorenzi (PEC: avvocatomauriziodelorenzi@legalmail.it) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Oggetto: rinvio a nuovo ruolo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16406/2019 R.G. proposto da: MERAK s.r.l. unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore assistita, giusta procura speciale in atti dal prof. avv. Giuseppe Tinelli (PEC: giuseppetinelli@ordineavvocatiroma.org ), dal prof. avv. Vito Mormando (PEC: mormando.vito@legalmail.it) e dall’avv. Maurizio De Lorenzi (PEC: avvocatomauriziodelorenzi@legalmail.it) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Oggetto: rinvio a nuovo ruolo.
Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 369/02/2019 depositata in data 13/02/2019 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10/06/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino che ha chiesto l’accoglimento del diciottesimo motivo di ricorso e il rigetto dell’impugnazione nel resto;
Uditi per la società ricorrente l’avv. prof. Giuseppe Tinelli che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e per l’Agenzia delle Dogane l’avvocato dello Stato Roberto Palasciano che ne ha chiesto il rigetto; Rilevato che: - parte ricorrente ha depositato memoria e prodotto, tra varie sentenze penali, anche la sentenza resa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, n. 2691/2016 con attestazione di irrevocabilità della stessa, a sostegno e illustrazione in particolare del diciottesimo motivo di ricorso; - tale pronuncia risulta in primo luogo resa nei confronti di legale rappresentante all’epoca dei fatti oggetto anche del presente giudizio della MERAK s.r.l. unipersonale oggi ricorrente; in secondo luogo, i fatti oggetto di quel giudizio appaiono almeno in parte costituire condotta rilevante anche nel presente giudizio, in quanto riguardano l’acquisizione (esclusa dal giudice penale nella pronuncia di cui si è detto) da parte di MERAK s.r.l. di alcol etilico a 90 gradi sottratto ad accisa; - ne deriva allora che viene in rilievo la questione della rilevanza e della applicabilità del giudicato penale al processo tributario, in forza della introduzione nel sistema dell’art. 21 bis del d.
Lgs. n. 74 del 2000; tale questione risulta ad ora pendente di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte in seguito alla ordinanza interlocutoria resa da Cass., sez. trib., 4 marzo 2025, n.5714; - pertanto, in attesa di tale pronuncia massimamente nomofilattica, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M rinvia a nuovo ruo